Lo Statuto

Sezione I

Denominazione, sede, scopi e finalità

Art. 1 – Denominazione
E’ costituita a tempo indeterminato un’associazione senza fine di lucro denominata “Camera Civile del Foro di Bergamo”. La Camera Civile del Foro di Bergamo accetta e fa proprio lo statuto dell’UNCC, Unione Nazionale delle Camere Civili, al quale fa espresso riferimento.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede presso lo studio del Presidente pro-tempore (inizialmente la sede è fissata in Bergamo, via Quarenghi n. 13, presso lo studio dell’avv. Rachele VALSASINA). Il mutamento di sede potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci; il trasferimento della sede presso gli Uffici del Tribunale di Bergamo potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo

Art. 3 – Scopi e finalità
3.1 – La Camera Civile ha lo scopo di promuovere la libera crescita culturale e giuridica del Foro di Bergamo in relazione al diritto, con particolare riferimento al diritto civile, sostanziale e processuale, nonché di formare e rafforzare i vincoli di solidarietà tra gli avvocati civilisti, svolgendo ogni attività tesa a preservare le garanzie processuali ed a migliorare il decoro, la qualità e la libertà dell’attività degli Avvocati civilisti. La Camera Civile di Bergamo intende altresì costituire un tramite tra la società civile e il servizio giustizia, facendosi carico di dare voce alle istanze di giustizia dei cittadini nel settore del diritto civile, anche mediante l’elaborazione di proposte legislative, l’organizzazione di convegni, la promozione di studi e ricerche.

3.2 – Nel perseguire gli scopi anzidetti la Camera Civile potrà, tra l’altro: a. tenere conferenze e dibattiti anche aperti al pubblico, con la partecipazione anche di non associati; b. sviluppare studi e ricerche, promuovere ogni iniziativa per l’aggiornamento e la preparazione professionale degli Avvocati, con ogni mezzo idoneo anche ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio; c. intrattenere rapporti con le altre camere civili e le associazioni forensi, i pubblici poteri, le autorità giudiziarie, gli ordini degli avvocati; d. aderire ad associazioni giuridico-forensi di carattere nazionale e internazionale; e. realizzare la pubblicazione di monografie, atti di convegni e dibattiti, riviste esiti informatici; f. promuovere l’informazione sulla legislazione e sulla giurisprudenza; g. sostenere le ragioni e tutelare i diritti dei propri Iscritti presso l’Autorità costituita e presso i Consigli dell’Ordine ed il Consiglio Nazionale Forense, in un ambito di confronto aperto e di costruttivo dialogo. Sezione II Associati, patrimonio e quote associative

Art. 4 – Soci fondatori, Associati. Ammissione ed esclusione

a. Soci fondatori sono i Soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

b. Alla Camera Civile possono aderire gli Avvocati iscritti al proprio albo professionale che esercitino costantemente avanti il Foro di Bergamo la professione in ambito giudiziario nel campo del diritto civile.

c. I praticanti avvocati, iscritti negli appositi albi e che svolgano la pratica presso un Avvocato che eserciti costantemente avanti il Foro di Bergamo la professione in ambito giudiziario nel campo del diritto civile, potranno iscriversi alla Camera Civile soltanto in qualità di aggregati senza diritto di voto.
d. L’ammissione ad associato viene deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’aspirante.
e. L’iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo mancato rinnovo da comunicare con lettera al Presidente da consegnarsi a mani entro il 30 novembre di ogni anno.
f. Gli iscritti hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento dalla Camera Civile di Bergamo, perdendo la quota associativa già versata o dovuta e non ancora versata al momento del recesso.
g. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo quando l’associato:
• non sia più iscritto ad un Albo degli Avvocati;
• sia moroso nel pagamento delle quote associative una volta trascorsi 30 giorni dal secondo invito al pagamento a lui rivolto con lettera racc.ta A.R.;
• abbia assunto volontariamente, nell’ambito dell’esercizio della Professione, un comportamento che sia gravemente offensivo nei confronti di Colleghi o che abbia rilievo penale, tale intendendosi ogni fatto volontario accertato con Sentenza di condanna passata in giudicato od attraverso la fruizione di riti alternativi pronunzianti comunque un’applicazione di pena di qualsiasi natura.
h. La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all’associato escluso con lettera racc.ta AR da inviarsi entro 10 giorni dalla sua adozione.
i. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative godono dell’elettorato attivo e passivo.
l. Gli associati avranno il diritto di fruire delle iniziative dell’Associazione, quali indicate nel precedente art. 3, e – nel contempo – il dovere di contribuire alla miglior realizzazione di tali attività, sia – per quanto possibile – attraverso un impegno personale, sia sostenendo l’Associazione dal punto di vista economico con il pagamento delle quote associative, secondo le esigenze e le modalità che verranno accertate e stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Patrimonio e quote associative
5.1 – Il patrimonio della associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti, dagli eventuali proventi delle attività svolte.
5.2 – L’importo della quota associativa annua è stabilito dal consiglio direttivo. Detto contributo sarà ridotto del 50% per i praticanti avvocati.
5.3 – La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.
5.4 – E’ fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione siano imposte dalla legge.


Sezione II

Struttura e funzionamento dell’associazione

Art. 6 – Organi dell’ associazione
Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea degli associati;
b) il consiglio direttivo;
c) Il Presidente;
d) il collegio dei probiviri.

Art. 7 – L’assemblea degli associati
7.1 – L’assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della camera civile.
7.2 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo.
7.3 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
7.4 – Sono ammessi all’assemblea e possono parteciparvi in proprio e per delega, solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Sono consentite deleghe in misura non superiore ad un solo socio.

Art. 8 – Assemblea ordinaria
8.1 – L’assemblea ordinaria:
a) delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile;
b) approva la relazione del consiglio direttivo sull’attività della associazione, i rendiconti preventivo e consuntivo;
c) elegge i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri;
d) delibera sugli altri oggetti di ordinaria amministrazione sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
8.2 – L’assemblea dovrà essere convocata, in seduta ordinaria, all’inizio di ogni anno e, comunque, non oltre il 30 aprile.

Art. 9 – Assemblea straordinaria
9.1 – L’assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del consiglio direttivo quando particolari esigenze lo richiedano e quando almeno un sesto degli associati ne faccia richiesta scritta al consiglio indicando le questioni da esaminare.
9.2 – Essa delibera le modificazioni dello statuto, il trasferimento della sede in luogo diverso dai locali del Tribunale e lo scioglimento della associazione.

Art. 10 – Formalità per la convocazione
10.1 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del consiglio direttivo, mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima e in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
10.2 – L’avviso deve essere affisso alla bacheca della associazione situata presso la sede dell’Ordine degli Avvocati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza e comunicato a ciascun associato anche per fax, e-mail e presa d’atto con sottoscrizione dell’ordine del giorno presso la sede.

10.3 – La seconda convocazione deve essere prevista da almeno 1 ora a due giorni dopo la prima.

Art. 11 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

11.1 – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

11.2 – L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

11.3 – L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

11.4 – I lavori dell’assemblea sono verbalizzati in apposito registro dal segretario, che sottoscrive, unitamente al Presidente, il verbale.

Art. 12 – Consiglio direttivo

12.1 – Il consiglio direttivo:

a. elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente, il segretario, il tesoriere, i quali costituiscono il comitato esecutivo;

b. guida e amministra la associazione, delibera la convocazione dell’assemblea;

c. nomina i componenti di eventuali commissioni di studi;

d. Delibera l’ammissione o l’esclusione dei soci;

e. delibera annualmente l’importo della quota associativa;

f. predispone ed approva le bozze dei rendiconti preventivo e consuntivo;

g. attua il programma di massima delle attività deliberate dall’assemblea.

12.2 – Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

12.3 – Il consiglio direttivo si compone di un numero variabile di consiglieri a seconda del numero degli associati, come segue: a) fino a 30 associati: cinque consiglieri; b) da 31 a 70 associati: sette consiglieri; c) da 71 associati: 9 consiglieri.

12.4 – Il consiglio direttivo dura in carica un triennio, ed è sottoposto alla regola “simul stabunt, simul cadent”.

12.5 – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche senza formalità, d’intesa con gli altri componenti del Consiglio esecutivo, con l’ordine del giorno delle materie da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

12.6 – Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

12.7 – I lavori del consiglio sono sommariamente verbalizzati in apposito registro dal segretario, che sottoscrive ogni verbale con il presidente.

12.8 – La prima adunanza dopo le elezioni del consiglio direttivo sarà convocata entro trenta giorni dallo svolgimento dell’assemblea che ha eletto i componenti del Consiglio.

12.9 – Nella sua prima adunanza, il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente, il segretario e il tesoriere.

12.10 La Carica di Presidente non è rinnovabile oltre il primo triennio, salvo discontinuità di almeno un triennio o due elezioni.

Art. 13 – Presidente

13.1 – Il presidente ha la legale rappresentanza della associazione.

13.2 – In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal vice-presidente.

13.3 – Il presidente convoca il consiglio direttivo e, su delibera di questo, l’assemblea.

13.4 – Il presidente è rieleggibile per un massimo di tre mandati complessivamente, non consecutivi.

Art. 14 – Collegio dei probiviri

14.1 – Il collegio dei probiviri è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli associati.

14.2 – I suoi componenti sono eletti dall’assemblea ordinaria degli associati e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del consiglio direttivo, e sono sottoposti alla regola “simul stabunt simul cadent”. Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.

14.3 – Essi sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta.

14.4 – E’ di competenza del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all’applicazione, alla validità e all’efficacia dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni, o concernenti comunque i rapporti sociali.

14.5 – Il collegio dei probiviri potrà disporre l’istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso, delegando a tale fine uno dei propri membri, che dovrà partecipare alla discussione del caso ma non potrà votare, e dovrà esprimersi nel termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. La sua decisione è inappellabile.

14.6 – Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, vincolato solo al rigoroso rispetto del contraddittorio, del principio di presunzione di innocenza in assenza di esaustiva prova contraria, ed alla separazione dei ruoli tra membro inquirente e membri giudicanti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

14.7 – Il collegio dei probiviri è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai revisori ufficiali dei conti.

Art. 15 – Commissioni di studio

E’ facoltà del consiglio direttivo nominare commissioni per lo studio di particolari problemi e l’elaborazione di documenti ad essi relativi. Le commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta, rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al consiglio direttivo. Le commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del consiglio direttivo che le ha nominate.

Art. 16 – Scioglimento

16.1 – Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall’assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione dei 3/5 dei soci, od opera ipso jure qualora per tre volte nello stesso anno sia stata convocata e sia andata tecnicamente deserta l’assemblea straordinaria convocata per tale incombente.

16.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Civile sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 21.12.1996 n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.

Art. 17 – Esercizio sociale

17.1 – L’anno sociale coincide con l’anno solare.

17.2 – Il primo esercizio si conclude al 31.12 dell’anno di istituzione. Il triennio di durata delle cariche sociali decorre comunque dal primo gennaio dell’anno successivo alla costituzione della associazione, pure essendo le stesse nella pienezza dei poteri dalla istituzione al 31.12 precedente.

F.to: Renato Vico – Vincenzo Coppola – Cristina Gardini – Andrea Ronchi – Rosario Coppola – Giovanna Pelucchi – Mauro Gallo – Roberto Mazzariol – Emanuela Castelli – Rachele Valsasina – Marco Musitelli – Fernando Bolis – Guido De Rosa (L.S.).


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