Camera Arbitrale della Camera Civile del Foro di Bergamo

Regolamento Arbitrale

Regolamento Arbitrale

ART. 1 – FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo (di seguito più semplicemente Camera Arbitrale), istituita presso la Camera Civile di Bergamo, svolge le seguenti funzioni:

– amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;

– su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;

La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Garante.

ART. 2 – IL CONSIGLIO

Il Consiglio Arbitrale è composto da cinque membri nominati dal Presidente della Camera Civile di Bergamo e resta in carica un anno. Al fine di garantire una vasta rappresentanza professionale, un componente sarà designato su proposta del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bergamo ed un componente su proposta del Presidente dell’Ordine dei Notai di Bergamo.

Alla scadenza i membri possono essere confermati.

Nell’ambito di un procedimento amministrato dalla Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo, la carica di membro del Consiglio Arbitrale e di Presidente del Consiglio Direttivo della Camera Civile di Bergamo è incompatibile con la funzione di arbitro.

Il Consiglio ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria ed in particolare:

– propone al Consiglio Direttivo della Camera Civile di Bergamo le modifiche del presente Regolamento e fissa eventuali regole deontologiche per gli arbitri;

– avanza proposte ed esprime pareri su richiesta del Consiglio Direttivo della Camera Civile di Bergamo;

– valuta e decide a suo insindacabile giudizio sulle domande di ammissione all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo, nonché sulle domande di ammissione all’Elenco dei Consulenti tecnici;

– nomina gli arbitri, qualora non nominati dalle parti, scegliendoli dall’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo, dall’Albo degli Arbitri di altra Camera Civile territoriale, nonché dall’Albo unico nazionale ove istituito;

– decide sull’istanza di ricusazione degli arbitri;

– svolge tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza del vicepresidente, dal membro più anziano del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi mediante ogni mezzo di telecomunicazione

Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale – o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o il componente più anziano – può adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

Il consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, la sua astensione non incide sul quorum necessario per la validità della riunione e sarà computato come presente.

ART. 3 – GARANTE

E’ nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Civile di Bergamo . Il Garante ha accesso ai lodi pronunciati ai sensi del presente regolamento ed ha funzione di vigilanza  sul corretto operato della Camera Arbitrale. Valuta l’operato degli arbitri e propone le modifiche necessarie a regolamenti e prassi che ritenga opportune per il corretto operare della Camera. È incompatibile con la funzione di arbitro.

ART. 4 – ALBO DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Arbitrale forma un Albo di Arbitri.

L’albo è pubblicato dalla Camera Civile di Bergamo ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La Camera Civile di Bergamo, riconosce la validità degli Albi pubblicati dalle altre Camere Civili territoriali che abbiano istituito secondo criteri equivalenti e di reciprocità una Camera Arbitrale.

ART. 5– ISCRIZIONE

Per l’iscrizione nell’Albo degli Arbitri gli interessati devono presentare domanda, su modello predisposto dalla Camera Civile di Bergamo, o comunque con istanza libera, purché riportante gli stessi elementi richiesti nel modello, indirizzata al Consiglio Arbitrale.
Possono essere iscritti all’Albo degli Arbitri, tenuto dalla Camera Civile di Bergamo, Avvocati, Notai o Commercialisti iscritti in Ordini, Albi o Collegi di Bergamo, o che esercitino a Bergamo e che abbiano una anzianità di iscrizione in Ordini, Albi o Collegi di almeno 6 anni.

Nella domanda i richiedenti devono dichiarare la data di iscrizione all’Ordine o Collegio.

Sarà considerato titolo preferenziale, senza purtuttavia determinare alcun automatismo, per l’ammissione all’Albo degli Arbitri l’attestato di abilitazione rilasciato al termine dei corsi per la formazione degli arbitri e di perfezionamento / specializzazione organizzati dalla Camera Civile di Bergamo e dalla Camere Civili aderenti all’Unione Nazionale delle Camere Civili, così come dall’Unione Nazionale delle Camere Civili medesima.

Coloro che intendono iscriversi all’Albo devono specificare nella domanda, una o al massimo due, indicazioni di competenza per materia e corredare l’istanza di tutta la documentazione che ritengono utile a comprovarla. Detta documentazione sarà tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse al fine di nominare un arbitro.

Il Consiglio Arbitrale delibera sulla domanda di iscrizione all’Albo a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina anche l’ambito di competenza.

L’esame della domanda può essere sospeso in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

ART. 6 – ELENCO DEI CONSULENTI  TECNICI

E’ istituito un elenco di consulenti al quale possono essere ammessi coloro che si dichiarano esperti in specifiche materie.

I richiedenti devono indicare nella domanda la propria competenza e corredare l’istanza di tutta la documentazione idonea a dimostrarne il possesso.

Il Consiglio Arbitrale delibera sulla domanda  di iscrizione all’elenco a suo insindacabile giudizio e allo stesso modo determina l’ambito di competenza.

Sarà considerato titolo preferenziale, senza purtuttavia determinare alcun automatismo, per l’ammissione all’Albo dei Consulenti l’attestato di abilitazione rilasciato al termine dei corsi di perfezionamento / specializzazione organizzati dalla Camera Civile di Bergamo e dalla Camere Civili aderenti all’Unione Nazionale delle Camere Civili, così come dall’Unione Nazionale delle Camere Civili medesima.

Gli iscritti all’elenco dei consulenti possono essere nominati consulenti tecnici nel corso di procedimenti arbitrali o periti nel caso in cui vengano richiesti alla Camera Arbitrale perizie contrattuali.

ART. 7 – REVISIONE DELL’ALBO DEGLI ARBITRI  E DELL’ELENCO DI CONSULENTI TECNICI

Ogni anno il Consiglio Arbitrale procede alla revisione dell’Albo degli Arbitri e dell’Elenco dei Consulenti Tecnici.

E’ motivo di cancellazione dall’Albo o dall’Elenco la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall’albo dell’Ordine o del Collegio di appartenenza.

In caso di condanna definitiva per un delitto non colposo, ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza, il Consiglio Arbitrale può deliberare la cancellazione dell’iscritto dall’Albo degli Arbitri o dall’Elenco dei Consulenti Tecnici. L’iscritto può essere sospeso dal Consiglio Arbitrale in caso di pendenza di procedimenti penali per delitti non colposi e/o disciplinari fino a che essi non siano definiti.

ART. 8 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

L’arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale della Camera Civile di Bergamo si applica ai procedimenti arbitrali che hanno origine da una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso) che faccia riferimento alla Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo oppure quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale presso la Camera Civile di Bergamo.

In caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal Regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente e univocamente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, oppure le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale.

In caso di dubbio, l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale fanno precisare alle parti in sede di prima udienza la natura dell’arbitrato (rituale o irrituale) mediante interpretazione autentica della loro volontà al momento della sottoscrizione della convenzione di arbitrato; in ogni caso, a fronte della persistenza di disaccordo tra le parti sul punto, prevale la natura rituale dell’arbitrato.

Le controversie aventi ad oggetto la validità e l’ambito di applicazione della convenzione di arbitrato sono oggetto di decisione da parte degli arbitri con il lodo.

Art. 9 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera civile di Bergamo in vigore al momento della presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti nella convenzione di arbitrato, in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale. Per tutto quanto non espressamente stabilito, si rinvia alle norme in tema di arbitrato contenute nel Codice di rito agli artt. 806 e ss. c.p.c.

È comunque attuato il principio del contradittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 10 – REGOLA DI GIUDIZIO
 Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto, se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

In caso di dubbio, la controversia sarà decisa secondo diritto.

ART. 11 – SEDE DELL’ARBITRATO                                                        

La sede dell’arbitrato, che può essere in Italia o all’estero, è fissata dalle parti nella convenzione arbitrale. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Bergamo.

In ogni caso il Consiglio Arbitrale può derogare a detta previsione e fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, tenuto conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.

Le udienze e le altre attività attività del procedimento si svolgono presso lo studio dell’Arbitro Unico ovvero di uno dei componenti il Collegio Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale può, peraltro, prevedere che udienze o altri atti del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ART. 12 – LINGUA DELL’ARBITRATO

La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.

In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è la lingua italiana.

Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato, a spese delle parti.

ART.  13 –DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI IN VIA TELEMATICA

Le parti devono depositare gli atti e gli eventuali documenti da essi prodotti mediante invio telematico con posta certificata al Tribunale Arbitrale e alle controparti. Le parti provvedono ad effettuare lo scambio diretto degli atti e dei documenti, secondo le modalità telematiche di cui al presente articolo. E’, in ogni caso, richiesto il deposito di almeno una copia in originale di atti e documenti, su supporto cartaceo, per il Tribunale Arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale, al termine dell’arbitrato, restituisce il fascicolo contenente gli atti e gli eventuali documenti di parte originali, nonché i provvedimenti emessi dal medesimo Tribunale, compresa una copia del lodo. Il fascicolo rimane così archiviato presso la sede della Camera Arbitrale per n. 5 anni.
Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni  di tutti i soggetti del procedimento arbitrale sono eseguite con posta elettronica certificata, ad eccezione del lodo, che deve essere trasmesso via posta elettronica certificata e in originale a mezzo di raccomandata r.r.

ART. 14 – TERMINI

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.

Il Tribunale Arbitrale può prorogare, prima della scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto con il consenso di tutte le parti.

Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il decorso di tutti i termini, ivi compreso quello per la pronuncia del lodo, è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre compresi di ogni anno, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

ART. 15 – RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest’ultimo per la tutela di un proprio diritto e fatto salvo il diritto del garante a conoscere gli atti del procedimento.

A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l’indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.

ART. 16 – DOMANDA DI ARBITRATO

L’attore deve trasmettere al Consiglio Arbitrale la domanda di arbitrato,  a mezzo p.e.c. all’indirizzo segreteria@pec.arbitratobergamo.it. La domanda è sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

  1. il nome, il domicilio e l’indirizzo pec (se conosciuto) delle parti
  2. la descrizione della controversia
  3. l’indicazione delle domande e del relativo valore economico
  4. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta
  5. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre
  6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato
  7. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
  8. la convenzione di arbitrato.

Il Consiglio Arbitrale trasmette con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione (se possibile, a mezzo posta elettronica certificata) la domanda di arbitrato al convenuto entro dieci giorni lavorativi (sono, dunque, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi in genere) dalla data del deposito. Si precisa che il sabato non è considerato giorno lavorativo.

L’attore può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto per la decorrenza degli effetti sostanziali della domanda, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la il Consiglio Arbitrale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. Il Consiglio Arbitrale in ogni caso, effettua la trasmissione della domanda al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

ART. 17 – MEMORIA DI RISPOSTA

Il convenuto deve depositare la memoria di costituzione e risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dal Consiglio Arbitrale trasmettendone copia a mezzo p.e.c. all’indirizzo camera.arbitrale@pec.cameracivilebergamo.it e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall’attore nella propria domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato su richiesta di Parte Convenuta, dal Consiglio Arbitrale per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte e dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

  1. il nome e il domicilio del convenuto
  2. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa
  3. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico
  4. la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta
  5. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre
  6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato
  7. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato.

Il Consiglio Arbitrale trasmette la memoria di risposta all’attore entro dieci giorni lavorativi (sono, dunque, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi in genere) dalla data del deposito.

Il Convenuto può anche notificare direttamente la domanda di arbitrato al convenuto per la decorrenza degli effetti sostanziali della domanda, fermo restando il deposito della domanda stessa presso il Consiglio Arbitrale secondo le modalità stabilite nel presente regolamento. Il Consiglio Arbitrale, in ogni caso, effettua la trasmissione della domanda al fine della decorrenza dei termini regolamentari.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di costituzione e risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza. Alla parte “assente” sono  notificati tutti gli  atti contenenti ampliamenti del thema decidendum. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica l’art. 292 c.p.c.

ART. 18 – INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.

ART. 19 – NUMERO DEGLI ARBITRI

Il numero degli arbitri è fissato dalle parti. In assenza di accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. In questo ultimo caso, tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia a un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.

In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Salva diversa previsione delle parti contenuta nella convenzione di arbitrato, in caso di arbitro unico esso deve essere un avvocato. In caso di collegio arbitrale a composizione mista, almeno il Presidente del collegio deve essere un avvocato.

ART. 20 – NOMINA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Consiglio arbitrale proporrà alle parti mediante PEC una rosa di tre o cinque arbitri a seconda che la controversia sia deferita ad un arbitro unico o ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte potrà esercitare il diritto di veto su uno degli  arbitri proposti comunicando il proprio veto, senza bisogno di motivazione, al Consiglio arbitrale a mezzo PEC nei tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione della rosa. Il Consiglio arbitrale nominerà l’arbitro  unico o il collegio arbitrale scegliendoli tra i nomi della rosa sui quali le parti non hanno posto il proprio veto. 

ART. 21 – ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

Il Consiglio Arbitrale comunica con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere al Consiglio Arbitrale la dichiarazione di accettazione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ART. 22 – DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

  1. qualunque relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza;
  2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
  3. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

Il Consiglio Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale, fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria o del Consiglio Arbitrale.

Il termine per la pronuncia del lodo decorre dalla prima udienza in cui il tribunale Arbitrale si costituisce formalmente.

ART. 23 – RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dall’art. 815, co. 1, c.p.c..

L’istanza deve essere depositata presso il Consiglio Arbitrale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.

Sull’istanza di ricusazione decide in modo insindacabile il Consiglio Arbitrale.

ART. 24 – SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

  1. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
  2. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
  3. il Consiglio Arbitrale, sentite le parti e il Tribunale Arbitrale, rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
  4. l’arbitro muore ovvero perde la capacità giuridica ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

Il Consiglio Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma  Il termine per la pronuncia del lodo riprende a decorrere, a partire dal punto in cui lo stesso era stato sospeso dal momento in cui era stata pronunciata la sospensione del procedimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, dal giorno in cui il nuovo arbitro è stato a sua volta confermato ai sensi dell’art. 29 del presente Regolamento. In ogni caso, revocata la sospensione, il termine residuo per il deposito del lodo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

Il nuovo arbitro è nominato ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento.

Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito e del nuovo arbitro, tenuto conto dell’attività fino ad allora svolta e del motivo della sostituzione.

In caso di sostituzione dell’arbitro, il Tribunale Arbitrale nuovamente costituito può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento; in tal caso, il Tribunale Arbitrale può chiedere al Consiglio Arbitrale un’opportuna proroga del termine per la pronuncia del lodo.

ART. 25 – COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale (acconto) disposto dal Consiglio Arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale convoca la prima udienza mediante comunicazione PEC alle parti  in modo che la stessa si tenga entro trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono stati confermati; se la conferma è avvenuta in tempi differenti, i trenta giorni decorrono dall’ultima conferma.

Il Tribunale Arbitrale si costituisce formalmente nella prima udienza, ribadendo a verbale la propria accettazione espressa, sottoscritta dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale. Da quel momento inizia a decorrere il termine per la pronuncia del lodo.

In caso di sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, ciascuna parte  trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione del Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi precedenti del presente articolo del Regolamento.

ART. 26 – POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.

Qualora, prima della formale costituzione del Tribunale Arbitrale in seno alla prima udienza, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano decisi con unico lodo.

Qualora una stessa delibera societaria sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico procedimento arbitrale in cui le controversie siano state riunite prima della formale costituzione del Tribunale Arbitrale. Se le impugnazioni della medesima delibera successiva alla prima siano proposte successivamente alla formale costituzione del Tribunale Arbitrale, e non sia quindi possibile procedere alla riunione prima della prima udienza, il Consiglio Arbitrale, con il consenso di tutte le parti, onde favorire il coordinamento decisorio può procedere a nominare il medesimo Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporne la riunione, se li ritiene connessi.

L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l’intervento previsto del secondo comma dell’art. 105 c.p.c. e l’intervento del litisconsorte necessario; si applica l’articolo 111 c.p.c.

Nel procedimento arbitrale promosso ex art. 34 d. lgs., n. 5/2003, l’intervento di terzi a norma dell’art. 105 del c.p.c., nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza.

ART. 27 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.

Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.

ART. 28 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo o, in difetto, dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene opportuno con riguardo agli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia agli articoli 806 ss c.p.c.

In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ART. 29- NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia applicando la legge italiana.

ART. 30 – UDIENZE

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale, sentita la Segreteria, e sono comunicate alle parti.

Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri  e possono essere assistite da Avvocati muniti di procura.

Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.

ART. 31- ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.

Il Tribunale Arbitrale può delegare l’assunzione delle prove ammesse a un proprio membro.

ART. 32 – VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai fini della definizione dei costi del procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.

Il Tribunale Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti. La determinazione del valore della controversia  è effettuata secondo i criteri del codice di procedura civile.

ART. 33 – COSTI DEL PROCEDIMENTO

La liquidazione dei costi del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, sentita l’indicazione del Tribunale Arbitrale, al momento della fissazione della prima udienza.

Il provvedimento di liquidazione è comunicato alle parti e al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella ordinanza di fissazione della prima udienza, stabilendo un termine per il relativo pagamento. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.

I costi del procedimento sono composti dalle seguenti voci:

  1. diritti della Camera Arbitrale;
  2. onorari del Tribunale Arbitrale;
  3. eventuali onorari dei consulenti tecnici d’ufficio;
  4. eventuali rimborsi spese della Camera Arbitrale, degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio.

Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento.

Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa allegata e vengono liquidati dal Consiglio Arbitrale prima dell’emissione del lodo.

I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ART. 34 – DEPOSITI ANTICIPATI E FINALI

Alla prima udienza, il Tribunale arbitrale verifica l’avvenuto integrale pagamento dell’acconto dei costi del procedimento indicato nella ordinanza di fissazione di udienza.

L’importo previsto dal comma 1 è richiesto a tutte le parti in via solidale tra loro, in eguale misura di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti.

ART. 35– MANCATO DEPOSITO DEI FONDI

Se una parte non deposita l’importo richiesto, il Tribunale Arbitrale può richiederlo all’altra parte, o alle altre parti, e fissare un termine per il pagamento.

 In ogni caso di mancato deposito entro il termine così fissato, il Tribunale Arbitrale  può sospendere il procedimento. La sospensione del procedimento sospende anche il termine per la pronuncia del lodo. La sospensione è revocata dal Tribunale Arbitrale, verificato l’adempimento.

Decorso un mese dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che, ancora, il deposito sia eseguito dalle parti ovvero dalla parte più diligente, le parti sono sciolte dalla convenzione di arbitrato.

Art. 36– QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Le questioni pregiudiziali di merito rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, sono oggetto di cognizione meramente incidentale, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.


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