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	<title>Camera Civile di Bergamo</title>
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		<title>GIORNATA DI STUDI GIURIDICI IN RICORDO DELL’AVV. BRUNO LUCCHINI</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni ed eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[GIORNATA DI STUDI GIURIDICI IN RICORDO DELL’AVV. BRUNO LUCCHINI MARTEDI’ 12 GIUGNO 2012, ore 15.00 Sala Mosaico ex Borsa Merci, via Petrarca 10 &#8211; Bergamo Relatori: Avv. Prof. Luigi Paolo Comoglio &#8211; già Professore ordinario di Diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Avv. Prof. Giorgio De Nova &#8211; Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano Avv. Prof. Giulio Ponzanelli &#8211; Professore ordinario di Diritto civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Moderatore, avv. Ettore Tacchini &#8211; Coordinamento, avv. Fernando Bolis *** Ore 14.30 &#8211; Registrazione dei Partecipanti Ore 15.00 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, avv. Ermanno Baldassarre Saluto del Presidente della Camera Civile di Bergamo, avv. Cristina Gardini Ricordo della figura dell’avv. Lucchini e introduzione ai lavori a cura dell’avv. Ettore Tacchini *** Prima parte &#8211; Luigi Paolo Comoglio - Giusto processo e non contestazione; l’art. 115 del codice di rito dopo la novella del 2009. Coffee break Seconda parte &#8211; Giorgio De Nova - Il contratto alieno. Terza parte &#8211; Giulio Ponzanelli - Il danno non patrimoniale tra tabelle giudiziali e leggi speciali; la ragion d’essere e il valore delle tabelle, la recente giurisprudenza e gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private. Ore 18.00 &#8211; Conclusione dei lavori Il convegno è accreditato per la formazione continua degli Avvocati (tre crediti formativi). La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni degli Avvocati &#8211; da effettuarsi esclusivamente mediante il sistema “RICONOSCO”- dovranno pervenire entro il giorno 8 giugno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><strong>GIORNATA DI STUDI GIURIDICI IN RICORDO DELL’AVV. BRUNO LUCCHINI</strong></p>
<p align="CENTER">MARTEDI’ 12 GIUGNO 2012, ore 15.00</p>
<p align="CENTER">Sala Mosaico ex Borsa Merci, via Petrarca 10 &#8211; Bergamo</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Relatori:</em></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Avv. Prof. Luigi Paolo Comoglio</strong><em> &#8211; già Professore ordinario di Diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</em></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Avv. Prof. Giorgio De Nova</strong><em> &#8211; Professore ordinario di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano</em></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Avv. Prof. Giulio Ponzanelli</strong><em> &#8211; Professore ordinario di Diritto civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano</em></p>
<p align="JUSTIFY">Moderatore, avv. Ettore Tacchini &#8211; Coordinamento, avv. Fernando Bolis</p>
<p align="CENTER"><strong><span id="more-1189"></span><br />
***</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Ore 14.30 &#8211; Registrazione dei Partecipanti</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Ore 15.00 Saluti del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, avv. Ermanno Baldassarre</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Saluto del Presidente della Camera Civile di Bergamo, avv. Cristina Gardini</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Ricordo della figura dell’avv. Lucchini e introduzione ai lavori a cura dell’avv. Ettore Tacchini</strong></p>
<p align="CENTER"><strong>***</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Prima parte &#8211; Luigi Paolo Comoglio - </em>Giusto processo e non contestazione; l’art. 115 del codice di rito dopo la novella del 2009.</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Coffee break</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>Seconda parte &#8211; Giorgio De Nova - </em>Il contratto alieno.</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Terza parte &#8211; Giulio Ponzanelli - </em>Il danno non patrimoniale tra tabelle giudiziali e leggi speciali; la ragion d’essere e il valore delle tabelle, la recente giurisprudenza e gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Ore 18.00 &#8211; Conclusione dei lavori</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: x-small;"><em>Il convegno è accreditato per la formazione continua degli Avvocati (tre crediti formativi). La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni degli Avvocati &#8211; da effettuarsi esclusivamente mediante il sistema “RICONOSCO”- dovranno pervenire entro il giorno 8 giugno.</em></span></p>
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		<title>Regolamento pratica forense</title>
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		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

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		<description><![CDATA[In attesa di conoscere la decisione del nostro Consiglio dell&#8217;Ordine, pubblichiamo la comunicazione del Presidente dell&#8217;Ordine degli avvocati di Parma sulla delibera del Consiglio adottata il 2 maggio 2012 con cui si ritiene di immediata applicazione la modifica normativa introdotta con l&#8217;art. 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012 convertito nella L. 24/3/2012 n° 27,  sulla riduzione della durata del tirocinio per tutti coloro che risultino iscritti al Registro dei Praticanti a far tempo dal 24/1/2012. Apprendiamo, invece, che per i praticanti iscritti al Registro prima di tale data, è stato richiesto uno specifico parere al Consiglio Nazionale Forense che, a sua volta, si è attivato presso il Ministero di Giustizia per i necessari chiarimenti. Diversa interpretazione pare sia stata accolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, che ha deliberato  che il nuovo tirocinio decorra dal 24/1/2012 e si  applichi a tutti i  praticanti già iscritti al Registro in quella data: http://www.ordineavvocatigenova.it/node/8798 Il Presidente Scarica il documento in formato PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-1187" title="sentenza" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/sentenza.jpeg" alt="" width="260" height="194" /></a>In attesa di conoscere la decisione del nostro Consiglio dell&#8217;Ordine, pubblichiamo la comunicazione del Presidente dell&#8217;Ordine degli avvocati di Parma sulla delibera del Consiglio adottata il 2 maggio 2012 con cui si ritiene di immediata applicazione la modifica normativa introdotta con l&#8217;art. 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012 convertito nella L. 24/3/2012 n° 27,  sulla riduzione della durata del tirocinio per tutti coloro che risultino iscritti al Registro dei Praticanti a far tempo dal 24/1/2012.</p>
<p>Apprendiamo, invece, che per i praticanti iscritti al Registro prima di tale data, è stato richiesto uno specifico parere al Consiglio Nazionale Forense che, a sua volta, si è attivato presso il Ministero di Giustizia per i necessari chiarimenti.</p>
<p>Diversa interpretazione pare sia stata accolta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, che ha deliberato  che il nuovo tirocinio decorra dal 24/1/2012 e si  applichi a tutti i  praticanti già iscritti al Registro in quella data:</p>
<p><a href="http://www.ordineavvocatigenova.it/node/8798">http://www.ordineavvocatigenova.it/node/8798</a></p>
<p>Il Presidente</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/circolare-7-5-2012-regolamento-pratica-forense-copia.pdf">Scarica il documento in formato PDF</a></p>
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		<title>“DIRITTO A COLAZIONE” &#8211; Incontri di studio in ricordo di Giacomo Pellegrini</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

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		<description><![CDATA[La CAMERA CIVILE DI BERGAMO, il giorno 23 maggio 2012 alle 13:00 presso il Ristorante “Vini e Spiriti” (Via G.Paglia 19/B) ha il piacere di invitarvi all&#8217;incontro: DIRITTO A COLAZIONE Incontri di studio in ricordo di Giacomo Pellegrini Con questo evento si inaugura una serie di occasioni di incontro in cui il &#8220;caso giuridico&#8221; diviene il pretesto per approfondire questioni giuridiche complesse nel contesto in cui esse vengono generate, permettendo di mettere in luce la rilevanza delle specificità della fattispecie concreta e consentendo un aperto confronto tra operatori del diritto. Il primo incontro vedrà la presentazione di un caso in tema di compravendita di immobili, da parte dell&#8217;avv. Marco Amorese del Foro di Bergamo. Sarà l&#8217;occasione per approfondire i seguenti temi: natura del preliminare di compravendita immobiliare; azione ex art. 2932 c.d. civ.; azione di responsabilità degli amministratori di S.r.l.; spendita del nome e rappresentanza; natura dell&#8217;obbligazione alternativa; La partecipazione all&#8217;evento è gratuita salvo un contributo per il pagamento delle spese relative al pranzo di € 25,00 (venticinque), IVA inclusa; L&#8217;iscrizione all&#8217;evento dovrà avvenire attraverso il sistema Riconosco ed essere seguito, entro 24 ore dall&#8217;iscrizione, dalla trasmissione al numero di fax 035 244114 ovvero all&#8217;email tesoreria@cameracivilebergamo.it di copia del bonifico di €25.00 effettuato al seguente numero di conto corrente intestato alla Camera civile di Bergamo: IBAN IT 28 R 08940 11100 000000129389 L&#8217;incontro avrà durata di due ore ed è accreditato dal Consiglio dell&#8217;Ordine di Bergamo per due crediti formativi in materia civile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER">La <strong>CAMERA CIVILE DI BERGAMO</strong>,</p>
<p align="CENTER">il giorno <span style="text-decoration: underline;"><strong>23 maggio 2012 alle 13:00</strong></span></p>
<p align="CENTER">presso il Ristorante <span style="text-decoration: underline;"><strong>“Vini e Spiriti”</strong></span> (Via G.Paglia 19/B)</p>
<p align="CENTER">ha il piacere di invitarvi all&#8217;incontro:</p>
<p align="CENTER"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Locandina-DIritto-a-Colazione.pdf">DIRITTO A COLAZIONE</a></p>
<p align="CENTER"><strong>Incontri di studio in ricordo di Giacomo Pellegrini</strong></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">Con questo evento si inaugura una serie di occasioni di incontro in cui il &#8220;caso giuridico&#8221; diviene il pretesto per approfondire questioni giuridiche complesse nel contesto in cui esse vengono generate, permettendo di mettere in luce la rilevanza delle specificità della fattispecie concreta e consentendo un aperto confronto tra operatori del diritto.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">Il primo incontro vedrà la presentazione di un caso in tema di compravendita di immobili, da parte dell&#8217;avv. Marco Amorese del Foro di Bergamo. Sarà l&#8217;occasione per approfondire i seguenti temi:</span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">natura del preliminare di compravendita immobiliare;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">azione ex art. 2932 c.d. civ.;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">azione di responsabilità degli amministratori di S.r.l.;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">spendita del nome e rappresentanza;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">natura dell&#8217;obbligazione alternativa;</span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY">La partecipazione all&#8217;evento è gratuita salvo<span style="color: #000000;"> un contributo per il pagamento delle spese relative al pranzo di € 25,00 (venticinque), IVA inclusa;</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;">L&#8217;iscrizione all&#8217;evento dovrà avvenire attraverso il sistema Riconosco ed essere seguito, </span><span style="color: #000000;"><strong>entro 24 ore dall&#8217;iscrizione</strong></span><span style="color: #000000;">, dalla </span><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>trasmissione</strong></span></span><span style="color: #000000;"> al numero di fax </span>035 244114 <span style="color: #000000;">ovvero all&#8217;email tesoreria@cameracivilebergamo.it </span><span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>di copia del bonifico di €25.00</strong></span></span><span style="color: #000000;"> effettuato al seguente numero di conto corrente intestato alla Camera civile di Bergamo: IBAN </span><span style="color: #000000;">IT 28 R 08940 11100 000000129389</span></p>
<p align="CENTER">L&#8217;incontro avrà durata di due ore ed è accreditato dal Consiglio dell&#8217;Ordine di Bergamo per <span style="text-decoration: underline;"><strong>due crediti formativi</strong></span> in materia civile.</p>
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		<title>Tribunale di Bergamo &#8211; decreto n. 18/2012</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Tribunale di Bergamo DECRETO n. 18 SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF II Presidente Sezione distaccata di Grumello del Monte Visto il proprio precedente decreto del 16. 3. 2012 n. 15 con il quale, in assenza del giudice togato presso !a sezione distaccata di Grumello dei Monte ed in vista di un più generale provvedimento organizzativo, ha disposto la trattazione presso la sede centrale di Bergamo dei procedimenti cautelari e dei ricorsi in materia tutelare e in genere di volontaria giurisdizione; considerato che è necessario trattare presso la sede centrale di Bergamo anche i ricorsi per ingiunzione, che non possono essere assegnati ai Giudici Onorari; considerato altresì che, in via provvisoria e di urgenza, in attesa della consultazione con il Consiglio Giudiziario e con il Consiglio dell&#8217; Ordine degli Avvocati di Bergamo, è opportuno iscrivere presso la sede centrale di Bergamo anche i nuovi procedimenti civili ordinari, introdotti nel corrente mese di aprile dopo 11 trasferimento ad altro ufficio della dott. ssa Laura Previti, allo scopo di evitare I1 ulteriore crescita del ruolo ordinarlo di cause in assenza del giudice titolare; considerato, quanto agli specifici provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che, riservata in ogni caso la pronuncia da parte del Giudice Tutelare, attualmente il Presidente del Tribunale, è possibile prorogare, per tale specifica materia, la delega già rilasciata dal Giudice della sezione dott. ssa Laura Previti, alla G.O.T. della sezione dott. ssa Natalina Vitali, la quale, a seguito di iscrizione dei ricorsi presso la cancelleria della sezione, svolgerà gli adempimenti preliminari di legge, e quindi invierà gli atti al Presidente del Tribunale per ogni conseguente decisione, della quale curerà poi I&#8217; esecuzione ed il prosieguo; preso atto della dichiarata disponibilità della G.O.T. dott. ssa Vitali; revocato ogni diverso precedente provvedimento; DISPONE I nuovi procedimenti civili ordinari di competenza della sezione distaccata di Grumello de! Monte, introdotti a far tempo dal corrente mese di aprile, saranno iscritti presso la sede centrale di Bergamo, in attesa degli esiti della consultazione in corso con il Consiglio Giudiziario e con il Consiglio dell&#8217; ordine degli Avvocati di Bergamo. I ricorsi per ingiunzione dì competenza territoriale della sezione distaccata di Grumello del Monte saranno iscritti presso la sede centrale di Bergamo ed ivi trattati. DELEGA in via generale per lo svolgimenti dell1 istruttoria dei ricorsi di nomina di amministratore di sostegno la COT della sezione di Grumello del Monte dott. ssa Natalina Vitali la quale, esauriti gli adempimenti di legge soprattutto ex art. 407 e. e, invierà il fascicolo al Giudice Tutelare di Bergamo per i provvedimenti di competenza. I ricorsi saranno pertanto iscritti presso la sezione distaccata, trasmessi al Giudice Tutelare per ogni opportuno provvedimento, ed infine ulteriormente trattati presso la sezione distaccata per i successivi adempimenti. Si trasmetta alla GOT dott.ssa Natalina Vitali, al dirigente del Tribunale, al Ruolo Generale ed alle cancellerie della volontaria giurisdizione e dei decreti ingiuntivi della sede centrale, alla cancelleria della sezione distaccata. II presente decreto potrà essere affisso nella cancelleria della sezione distaccata come avviso alle &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1172">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Bergamo<br />
DECRETO n. 18</p>
<p style="text-align: center;">SCARICA IL DOCUMENTO IN <a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/DECRETO-NR.-18.pdf">PDF</a></p>
<p>II Presidente<br />
Sezione distaccata di Grumello del Monte</p>
<p>Visto il proprio precedente decreto del 16. 3. 2012 n. 15 con il quale, in assenza del giudice togato presso !a sezione distaccata di Grumello dei Monte ed in vista di un più generale provvedimento organizzativo, ha disposto la trattazione presso la sede centrale di Bergamo dei procedimenti cautelari e dei ricorsi in materia tutelare e in genere di volontaria giurisdizione;<span id="more-1172"></span><br />
considerato che è necessario trattare presso la sede centrale di Bergamo anche i ricorsi per ingiunzione, che non possono essere assegnati ai Giudici Onorari;<br />
considerato altresì che, in via provvisoria e di urgenza, in attesa della consultazione con il Consiglio Giudiziario e con il Consiglio dell&#8217; Ordine degli Avvocati di Bergamo, è opportuno iscrivere presso la sede centrale di Bergamo anche i nuovi procedimenti civili ordinari, introdotti nel corrente mese di aprile dopo 11 trasferimento ad altro ufficio della dott. ssa Laura Previti, allo scopo di evitare I1 ulteriore crescita del ruolo ordinarlo di cause in assenza del giudice titolare;<br />
considerato, quanto agli specifici provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, che, riservata in ogni caso la pronuncia da parte del Giudice Tutelare, attualmente il Presidente del Tribunale, è possibile prorogare, per tale specifica materia, la delega già rilasciata dal Giudice della sezione dott. ssa Laura Previti, alla G.O.T. della sezione dott. ssa Natalina Vitali, la quale, a seguito di iscrizione dei ricorsi presso la cancelleria della sezione, svolgerà gli adempimenti preliminari di legge, e quindi invierà gli atti al Presidente del Tribunale per ogni conseguente decisione, della quale curerà poi I&#8217; esecuzione ed il prosieguo;<br />
preso atto della dichiarata disponibilità della G.O.T. dott. ssa Vitali;<br />
revocato ogni diverso precedente provvedimento;<br />
DISPONE<br />
I nuovi procedimenti civili ordinari di competenza della sezione distaccata di Grumello de! Monte, introdotti a far tempo dal corrente mese di aprile, saranno iscritti presso la sede centrale di Bergamo, in attesa degli esiti della consultazione in corso con il Consiglio Giudiziario e con il Consiglio dell&#8217; ordine degli Avvocati di Bergamo.<br />
I ricorsi per ingiunzione dì competenza territoriale della sezione distaccata di Grumello del Monte saranno iscritti presso la sede centrale di Bergamo ed ivi trattati.<br />
DELEGA<br />
in via generale per lo svolgimenti dell1 istruttoria dei ricorsi di nomina di amministratore di sostegno la COT della sezione di Grumello del Monte dott. ssa Natalina Vitali la quale, esauriti gli adempimenti di legge soprattutto ex art. 407 e. e, invierà il fascicolo al Giudice Tutelare di Bergamo per i provvedimenti di competenza.<br />
I ricorsi saranno pertanto iscritti presso la sezione distaccata, trasmessi al Giudice Tutelare per ogni opportuno provvedimento, ed infine ulteriormente trattati presso la sezione distaccata per i successivi adempimenti.<br />
Si trasmetta alla GOT dott.ssa Natalina Vitali, al dirigente del Tribunale, al Ruolo Generale ed alle cancellerie della volontaria giurisdizione e dei decreti ingiuntivi della sede centrale, alla cancelleria della sezione distaccata.<br />
II presente decreto potrà essere affisso nella cancelleria della sezione distaccata come avviso alle parti.<br />
Bergamo 12. 4. 2012.<br />
Il Presidente del Tribunale<br />
Giudice Tutelare<br />
Ezio Siniscalcl/i</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Precisazioni in punto di comunicazione per via telematica delle comparse e delle memorie ai atti ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c: serve la vidimazione del CdO?</title>
		<link>http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1164</link>
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		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; Sommario: 1. Premessa normativa &#8211; 2. La prima prassi applicativa: vidimazione anche per il deposito telematico di atti? – 3. L’art. 4 l. n. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio da parte del difensore. – 4. Il deposito telematico di atti &#8211; 5. Conclusioni 1. Premessa normativa L’art. 170, co. 4, c.p.c., come è noto, prevede che le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano, alternativamente, mediante deposito in cancelleria, notificazione oppure scambio documentato mediante apposizione di visto sull’originale. Dall’ultimo comma dell’art. 170 c.p.c., a seguito delle modifiche apportate dalla l. di stabilità 2012 (l. n. 183/2011) è stata eliminata la parte (introdotta a suo tempo dalla l. 263/2005), che prevedeva l’ulteriore modalità di comunicazione a mezzo fax o posta elettronica al ricorrere della duplice condizione dell’autorizzazione del giudice e del consenso dei difensori. Tale intervento legislativo va di pari passo con la generale revisione in atto circa le modalità di effettuazione di notificazioni e comunicazioni nel processo civile, che ha ricevuto nuovo impulso proprio in virtù dell’art. 25 della legge di stabilità, finalizzato ad implementare l’utilizzo della p.e.c. nel processo civile. Detta normativa è completata da una serie di disposizioni regolamentari che, del pari, con lo stesso intento sono state a loro volta modificate nel corso del 2011: il riferimento, in particolare, è al D.m. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, e che ha comportato anche la cessazione di efficacia nel processo civile delle disposizioni del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, oltre che del d.m 17 luglio 2008, a sua volta in tema di “Regole tecnico-operative per l&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004”. Quindi, ai fini della comunicazione prevista dall&#8217;articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, il medesimo art. 13, co. 4, prevede che la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell&#8217;atto e dei documenti allegati seguendo le modalità previste dall&#8217;articolo 18 del medesimo decreto. L’art. 18, co. 2, d.m. 44/2011, con specifico riferimento al caso in cui il difensore procede ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c., prevede che la comunicazione delle comparse e delle memorie è effettuata mediante invio di copia alle parti costituite a mente del citato art. 18, co.1, d.m. 44/2011. (in tema di trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati), gli atti ed i documenti sono trasmessi al dominio giustizia mediante l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata e si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La ricevuta di avvenuta consegna attesta, in particolare, l&#8217;avvenuto deposito dell&#8217;atto o del documento presso l&#8217;ufficio giudiziario competente dal canto suo, è la norma che, in generale per le notifiche, prescrive che il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1164">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">Sommario: 1. Premessa normativa &#8211; 2. La prima prassi applicativa: vidimazione anche per il deposito telematico di atti? – 3. L’art. 4 l. n. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio da parte del difensore. – 4. Il deposito telematico di atti &#8211; 5. Conclusioni </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">1. Premessa normativa </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">L’art. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">170, co. 4, c.p.c., </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">come è noto, prevede che le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano, alternativamente, mediante deposito in cancelleria, notificazione oppure scambio documentato mediante apposizione di visto sull’originale. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Dall’ultimo comma dell’art. 170 c.p.c., a seguito delle modifiche apportate dalla l. di stabilità 2012 (l. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">n. 183/2011) </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">è stata eliminata la parte (introdotta a suo tempo dalla l. 263/2005), che prevedeva l’ulteriore modalità di comunicazione a mezzo fax o posta elettronica al ricorrere della duplice condizione dell’autorizzazione del giudice e del consenso dei difensori.<span id="more-1164"></span> </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Tale intervento legislativo va di pari passo con la generale revisione in atto circa le modalità di effettuazione di notificazioni e comunicazioni nel processo civile, che ha ricevuto nuovo impulso proprio in virtù dell’art. 25 della legge di stabilità, finalizzato ad implementare l’utilizzo della p.e.c. nel processo civile. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Detta normativa è completata da una serie di disposizioni regolamentari che, del pari, con lo stesso intento sono state a loro volta modificate nel corso del 2011: il riferimento, in particolare, è al </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">D.m. n. 44/2011, </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione, e che ha comportato anche la cessazione di efficacia nel processo civile delle disposizioni del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, oltre che del d.m 17 luglio 2008, a sua volta in tema di </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“Regole tecnico-operative per l&#8217;uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in sostituzione del decreto del Ministro della giustizia 14 ottobre 2004”. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Quindi, ai fini della comunicazione prevista dall&#8217;articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">il medesimo art. 13, co. 4, </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">prevede che la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell&#8217;atto e dei documenti allegati seguendo le modalità previste dall&#8217;articolo 18 del medesimo decreto. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">L’art. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">18, co. 2, d.m. 44/2011, </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">con specifico riferimento al caso in cui il difensore procede ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c., prevede che la comunicazione delle comparse e delle memorie è effettuata mediante invio di copia alle parti costituite a mente del citato art. 18, co.1, d.m. 44/2011. </span></p>
<p>(in tema di trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati), gli atti ed i documenti sono trasmessi al dominio giustizia mediante l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata e si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La ricevuta di avvenuta consegna attesta, in particolare, l&#8217;avvenuto deposito dell&#8217;atto o del documento presso l&#8217;ufficio giudiziario competente dal canto suo, è la norma che, in generale per le notifiche, prescrive che il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, <span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; color: rgb(10.205100%, 25.000000%, 31.591801%);">Detta </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">copia informatica dell&#8217;atto viene, quindi, sottoscritta con firma digitale e trasmessa all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato al destinatario. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">L’art. 18, co.1, d.m. 44/2011 rinvia all’art. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">4 l. n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">La legge di stabilità (l. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">183/2011, art. 25, co. 3, lett. c), </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">dal canto suo, ha modificato l’art. 4 della l. n. 53/1994, in tema di notifiche in proprio da parte dell’avvocato, sostituendone integralmente il secondo comma. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Attualmente, l’art. </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">4 l. n 53/1994 </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">prevede che: </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“1. L&#8217;avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.” </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Come si può notare, il quadro normativo che si è appena tratteggiato è quanto mai variegato e frammentario ed, infatti, ha già iniziato a generare una serie di interrogativi, come subito di seguito illustrato. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">2. La prima prassi applicativa: vidimazione anche per il deposito telematico di atti? </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">La prima prassi applicativa del combinato disposto degli artt. 4 l. n. 53/1994 &#8211; 170, co. 4, c.p.c. e 13-18 d.m. 44/2011, è controversa: alcune cancellerie, a quanto consta, sconsigliano di procedere al deposito telematico di atti in quanto sarebbe richiesta la previa vidimazione da parte del CdO. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Tale orientamento fa leva sul richiamo, ad opera dell’art. 13, d.m. 44/2011, co. 4 (in tema di trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati, ai fini della comunicazione prevista dall&#8217;articolo 170 c.p.c.) delle modalità previste citato art. 18, co.1, d.m. 44/2011 per le notificazioni per via telematica tra avvocati, a sua volta regolata dalla l. n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">È di tutta evidenza che se anche per procedere al mero deposito telematico degli atti si dovesse procedere alla previa vidimazione dell’originale e delle copie dell’atto da parte del CdO si finirebbe con il vanificare quell’intento di semplificazione e velocizzazione del processo civile a cui mira tutta la normativa sul processo telematico. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Il </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">modus operandi </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">seguito dalla menzionata prassi applicativa non convince ed è contrario anche alle indicazioni dell’ULOF (Unione Lombarda dei Consigli dell&#8217;Ordine degli Avvocati). </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">In punto, è importante osservare, in primo luogo, come il mero deposito (per via telematica) di atti e memorie ai sensi dell’art. 170 c.p.c. sia cosa diversa dalla notificazione di un atto (per le finalità più diverse) eseguita in proprio dall’avvocato. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">E, in secondo luogo, non si può dimenticare come in ogni caso, tale disciplina sia stata a sua volta novellata dalla l. stabilità e preveda ora una netta distinzione tra l’ipotesi di utilizzo della p.e.c. ed il caso di ricorso alla consegna nel domicilio del destinatario. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">3. L’art. 4 l. n. 53/1994 in tema di notificazioni in proprio da parte del difensore </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">È importante sottolineare che l’art. 4 l. n. 53/1994 si occupa, di per sé, solo ed esclusivamente del caso della notificazione in proprio tra avvocati. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Da una lettura in combinato disposto dei due commi di cui esso si compone, si evince che la necessità di procedere alla previa vidimazione da parte del CdO si applicherebbe soltanto qualora si seguiti ad effettuare la notifica “mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo”. L’art. 4, co. 2, dedicato esclusivamente alla notifica mediante consegna nel domicilio, prevede ora, infatti, che “In </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">tal caso l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti” </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">(sottolineatura della scrivente, ndr). </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Può essere utile effettuare un raffronto con la formulazione del secondo comma dell’art. 4 l. n. 53/1994, prima della recentissima novellazione. Esso, dopo aver enunciato al primo comma che l’avvocato debitamente autorizzato può procedere a notificare in proprio con consegna diretta nel domicilio del destinatario, prevedeva che “Nel </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">caso di cui al comma 1, l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti” </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Come si può notare, la previsione della necessità di ottenere la previa vidimazione da parte del CdO, nel testo originario, era preceduta dalla locuzione </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“Nel caso di cui al comma 1”, </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">che si riferiva all’ (unica) ipotesi consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Attualmente, invece, stante il nuovo tenore dell’art. 4, l’incombente della vidimazione parrebbe ricorrere solo nell’ipotesi di cui al co. 2: “La </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell&#8217;atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l&#8217;originale e la copia dell&#8217;atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo entrambi sono iscritti”. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">A stretto rigore, pertanto, alla stregua della lettera della norma pare potersi desumere che tale incombente non debba essere effettuato per il caso in cui, alla luce dell’art. 4. l. n. 53/1994 &#8211; come riformato dalla legge di stabilità (art. 25, co. 3, lett. a) &#8211; si proceda attraverso la p.e.c. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Al fine di dirimere in modo definitivo la questione, peraltro, non sono di aiuto i lavori preparatori della l. stabilità, né la scheda di lettura dell’art. 25 della l. n. 183/2011 contenuta nel dossier elaborato dal Servizio Studi della Camera (consultabile su </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; color: rgb(0.000000%, 0.000000%, 100.000000%);">http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//documenti.camera.it/leg16/doss ier/Testi/ID0022bs2.htm%23dossierList&amp;back_to=http%3A//www.camera.it/465%3Farea%3D27%</span><img src="file:///page3image13656" alt="page3image13656" width="52.559540" height="0.599518" /> <img src="file:///page3image13740" alt="page3image13740" width="50.879532" height="0.479538" /> <img src="file:///page3image13824" alt="page3image13824" width="450.599976" height="0.599533" /> <img src="file:///page3image13908" alt="page3image13908" width="452.159973" height="0.599529" /></p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; color: rgb(0.000000%, 0.000000%, 100.000000%);">26tema%3D499%26Legge+di+stabilit%25C3%25A0+2012%23paragrafo1887), </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">i quali non affrontano mai </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">ex professo </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">il problema. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">La scheda di lettura si limita, infatti, ad enunciare le seguenti precisazioni: </span></p>
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<p><img src="file:///page4image1008" alt="page4image1008" width="358.079987" height="0.479553" /></p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">§ § </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">§ § </span></p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati, recata dalla legge n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">In particolare:<br />
è introdotta la possibilità per gli avvocati di eseguire la notificazione di atti in materia civile, </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">amministrativa e stragiudiziale tramite PEC, oltre che a mezzo del servizio postale (lett. a);<br />
è previsto che la notifica è effettuata a mezzo PEC solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede secondo le modalità previste dal c.p.c. per le notifiche a mezzo posta elettronica (art. 149-bis, introdotto dal D.L. 193/2009), ove compatibili. È conseguentemente abrogata la disciplina relativa alle notifiche per via informatica prevista </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">dalla L. 53/1994 (lett. b);<br />
è eliminato il requisito dell’iscrizione del destinatario nello stesso albo del notificante in caso di </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">notifica tramite PEC; il requisito è invece mantenuto in caso di notifica tramite consegna (lett. c)); </span></p>
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">è previsto che la notifica tramite PEC avviene all’indirizzo PEC che il destinatario ha comunicato al proprio ordine (lett. d)”. </span></p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 10.000000pt; font-family: 'Times';">Purtroppo, neppure </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">il provvedimento 18.07.2011 del Ministero della Giustizia, emanato in applicazione dell’art. 34 d.m. 44/2011 (e contenente le specifiche tecniche che indicano, concretamente, come si deve procedere per attuare il processo civile telematico) offre elementi per corroborare la lettura che sembrerebbe emergere dalla lettera del nuovo art. 4 l. n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Ed, invero, il provvedimento 18.07.2011, con riferimento alle notifiche per via telematica, tratta unicamente delle richieste di un&#8217;attività di notificazione provenienti da parte di un ufficio giudiziario o del difensore ma, in ogni caso, rivolte all’UNEP (art. 17 d.m. 44/2011- art. 19 provvedimento 18.07.2011)1. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Circa le modalità operative per le notifiche telematiche tra avvocati (art. 18 d.m. 44/2011 – art. 4 l. n. 53/1994 novellato), il menzionato Provvedimento – che avrebbe potuto fugare definitivamente ogni dubbio sulla necessità o meno della vidimazione – nulla dice: esso, passa ad occuparsi direttamente dell’art. 19 del d.m. 44/2011. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Siamo, purtroppo, al cospetto di una vistosa lacuna normativa che rischia di compromettere gravemente l’utilizzo della p.e.c. per le notifiche in proprio tra avvocati e che, effettivamente, può generare dubbi circa la necessità o meno della vidimazione anche per tale ipotesi. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-weight: bold;">4. Il deposito telematico di atti </span></p>
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Ciò precisato, non si deve dimenticare che il deposito telematico degli atti da parte dei difensori è, però, tematica non in tutto e per tutto sovrapponibile a quella della notificazione per via telematica tra avvocati. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Ed, invero, innanzi tutto la notificazione è solo una delle modalità che, ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c., è possibile utilizzare per la comunicazione di atti e memorie a processo pendente. Essa può, infatti, avvenire anche mediante il classico deposito in cancelleria e mediante scambio documentato con apposizione sull’originale del visto della parte o del procuratore. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Più in generale, in ogni caso, con precipuo riferimento al tema specifico del deposito telematico degli atti di parte, è possibile rammentare il documento denominato Sintesi delle Funzioni, redatto dal Ministero della Giustizia, Servizi telematici della giustizia civile (http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Sintesi_funzioni.pdf), il quale recita espressamente che: </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">“l’infrastruttura consente il deposito telematico a valore legale di tutti gli atti civili, firmati digitalmente e trasmessi all’ufficio giudiziario – anche fuori distretto e a breve alla Corte di Cassazione – attraverso il sistema di posta elettronica certificata, in ottemperanza al CAD. Il sistema effettua la certificazione dello status del difensore sulla base di copia dell’albo inviato dall’ordine di appartenenza. Gli atti e i documenti, inseriti in un’apposita busta cifrata – al fine di garantire la massima riservatezza durante la trasmissione – sono in formato standard e sicuro (PDF) e vengono accompagnati da dati strutturati (in formato XML): una volta accettati, essi alimentano in automatico i registri di cancelleria, azzerando le attività di data entry; vengono infine archiviati e conservati nel fascicolo informatico, per essere immediatamente consultabili dalle controparti”. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Se ne desume che quando il deposito degli atti avviene telematicamente, il sistema è strutturato in modo tale da non richiedere interventi o verifiche ulteriori da parte dell’uomo: il sistema, infatti, verifica le credenziali di chi trasmette l’atto, il quale a sua volta è in formato “standard e sicuro” ed alimenta automaticamente il fascicolo informatico, dove l’atto stesso è immediatamente a disposizione di controparte. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Tale meccanismo aggiorna il classico sistema della comunicazione di comparse e memorie mediante deposito in cancelleria. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">La vidimazione da parte del CdO, come si può vedere, non solo non è contemplata minimamente, ma parrebbe non servire neppure, in quanto il sistema stesso garantisce l’autenticità dell’atto depositato, inserito nel fascicolo e subito messo a disposizione della controparte. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Non sembrerebbero sussistere, pertanto, ostacoli di carattere normativo a procedere in tal modo al deposito ed alla comunicazione alla controparte degli atti; ma rimane il rinvio al non chiarissimo art. 4 l. n. 53/1994: la vidimazione parrebbe non servire se si utilizza la p.e.c., ma è noto che l’elemento letterale di per sé può costituire un elemento molto debole. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">E, così, qualche problema potrebbe sorgere nel caso in cui si decidesse di procedere alla comunicazione di una memoria mediante “notificazione”: allora, è pacifico che la già sopra ricordata lacuna normativa che interessa la materia può, effettivamente porre qualche dubbio su come procedere; ma, anche a prescindere da tale specifica modalità di effettuazione della comunicazione di atti, è proprio il rinvio in generale ad una disciplina lacunosa, a porre di per sé gravi incertezze.</span></p>
<p>5. Conclusioni</p>
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<div class="page" title="Page 6">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, è possibile trarre alcune preliminari conclusioni (la prima delle quali è che, in tema di processo civile telematico, c’è ancora molto strada da percorrere). </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Il gruppo di norme che, con una serie di rinvii, disciplina la fattispecie del deposito e della comunicazione di atti e memorie è, come visto, costituito dagli artt. 170, co. 4, c.p.c., 13, co. 4 e 18, co. 1 e 2, d.m. 44/2011, nonché dall’art. 4 l. n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Ed invero, ai fini della comunicazione prevista dall&#8217;articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l’ art. 13, co. 4, prevede che la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell&#8217;atto e dei documenti allegati seguendo le modalità previste dall&#8217;articolo 18 del medesimo decreto. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">A sua volta, l’art. 18, co. 2, d.m. 44/2011, con specifico riferimento al caso in cui il difensore procede ai sensi dell’art. 170, co. 4, c.p.c., prescrive, quale modalità della comunicazione delle comparse e delle memorie, che essa sia effettuata mediante invio di copia alle parti costituite a mente del citato art. 18, co.1, d.m. 44/2011. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">L’art. 18 d.m. 44/2011, al co. 1, dal canto suo, è la norma che, in generale per le notifiche, prescrive che il difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con mezzi telematici, mediante trasmissione di copia informatica dell&#8217;atto sottoscritta con firma digitale all&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, rinviando all’art. 4 l. n. 53/1994. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">In ultima istanza, è tale disposizione, novellata dall’art. 25 della l. stabilità, che genera problemi. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Innanzi tutto, il tenore letterale dell’art. 4 l. n. 53/1994 crea confusione, poiché parrebbe confinare la vidimazione soltanto al caso più tradizionale di consegna nel domicilio del destinarlo. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Se, tuttavia, si vanno a verificare le modalità operative di trasmissione dell’atto a mezzo p.e.c. ai sensi dell’art. 4 per dirimere definitivamente la questione, ci si avvede con stupore che mancano completamente le specifiche tecniche per le modalità operative per le notifiche telematiche tra avvocati, stante il fragoroso silenzio del Provvedimento 18.07.2011 sul punto: sicché, in concreto, non è possibile dire se l’assenza del richiamo alla vidimazione che emerge dalla lettera della legge sia effettivamente stato voluto dal legislatore ovvero se si tratti di una svista. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Effettivamente, in un simile contesto di incertezza, si comprende perché possano svilupparsi prassi applicative che, nel dubbio, richiedono incombenti non espressamente previsti dalla legge e che, anzi, a stretto tenore letterale della norma, nemmeno parrebbero necessari. Ma si sa, nel più ci sta il meno e, per mero scrupolo, talvolta si preferisce appesantire il sistema con adempimenti non strettamente necessari; i quali, però, finiscono con il vanificare la celerità e la semplificazione che il legislatore aveva di mira con il processo civile telematico. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">Il punto critico di tutta tale normativa – e che meriterebbe davvero un supplemento di riflessione – , comunque, è dato dall’infelice scelta di operare per la mera comunicazione di atti e memorie ai sensi dell’art. 170 c.p.c. un rinvio ad una normativa che si occupa di notificazione: ossia un istituto diverso, con altre finalità e rispetto al quale si può ben capire perché ci si possa porre lo scrupolo </span></p>
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<div class="page" title="Page 7">
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<div class="column">
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">della necessità della vidimazione (incombente che, se riferito alla mera comunicazione di comparse e memorie a processo pendente a mezzo p.e.c., appare invece eccessivo). </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">In questo contesto, la riflessione più sconcertante è rilevare che il Ministero della Giustizia, sezione Servizi telematici della giustizia civile, neppure è sfiorato da tutti questi problemi: semplicemente, la questione è liquidata spiegando che gli atti, una volta depositati telematicamente “vengono </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">infine archiviati e conservati nel fascicolo informatico, per essere immediatamente consultabili dalle controparti”. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">In attesa di un auspicato intervento normativo chiarificatore, e sino a che il punto non troverà almeno una soluzione applicativa condivisa tra i CdO e gli Uffici giudiziari, è quindi raccomandabile usare la massima prudenza e procedere, per scrupolo, al deposito ed alla comunicazione della memoria anche in formato cartaceo in cancelleria, secondo la modalità più tradizionale prevista dall’art. 170 c.p.c.: insomma, almeno per ora, come si legge ne </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times'; font-style: italic;">Il Gattopardo </span><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">di Tomasi di Lampedusa, “Cambiare tutto, per non cambiare nulla”. </span></p>
<p><span style="font-size: 11.000000pt; font-family: 'Times';">FRANCESCA LOCATELLI </span></p>
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		<title>Incontri di approfondimento in collaborazione con la Camera Civile di Bergamo</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni ed eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[Incontri di approfondimento in collaborazione con la Camera Civile di Bergamo Nuove tecnologie informatiche e novità normative per l’avvocato &#8211; Bergamo, 9 e 16 maggio 2012 Scheda di iscrizione OBIETTIVO Gli incontri mirano ad approfondire le regole tecniche legate alla nuova infrastruttura del PCT e gli strumenti necessari al relativo utilizzo quali la PEC e la firma digitale, oltre ad esaminare l’intero flusso telematico da e per gli uffici giudiziari. METODOLOGIA DIDATTICA La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica. DESTINATARI Avvocati e praticanti avvocati PROGRAMMA I INCONTRO – 9 maggio Breve premessa: valore giuridico generale ed efficacia di firma digitale e PEC Nuova Infrastruttura PCT Le nuove regole tecniche (d.m. Giustizia 44/2010) La struttura del processo telematico: gli strumenti necessari (PEC e firma digitale) Le sedi attive: stato dell’arte sul Processo Telematico in Italia Passaggio alla PEC: cosa cambia?  Filippo Pappalardo Referente Processo Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi  II INCONTRO– 16 maggio Flusso telematico da e verso gli uffici giudiziari Comunicazione di Cancelleria Ricorso per decreto ingiuntivo e integrazione documentale Gli altri servizi telematici attivi in Italia Come si diventa “Avvocato telematico” 1 kit di firma digitale 2 una PEC in dotazione e comunicata all’Ordine ai sensi della legge 2/2009 3 eventuale iscrizione a un PdA (Punto di Accesso) Filippo Pappalardo Referente Processo Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi Informazioni e iscrizioni Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 Al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e dell’avvenuto pagamento. Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Sede: Sala Traini, via Gallicciolli Materiale didattico: I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente. Attestato di partecipazione: Al termine del Corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo. Quote di partecipazione: € 300,00 + IVA 21% listino € 200,00 + IVA 21% riservata a chi si iscrive entro 2 settimane prima dell’inizio del corso € 180,00 + IVA 21% riservata agli iscritti alla Camera Civile di Bergamo Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni AGENZIA IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Via Divisione Tridentina 6/b 035/239389 Tel. &#8211; 035/230833 fax Dott.ssa Paola Di Gregorio p.digregorio@poloinformatica.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="CENTER"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/corsi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1159" title="corsi" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/corsi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Incontri di approfondimento<br />
in collaborazione con la Camera Civile di Bergamo</strong></span></span></p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Nuove tecnologie informatiche e novità normative per l’avvocato &#8211; Bergamo, 9 e 16 maggio 2012 </strong></span></span></p>
<p align="CENTER"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/schedaiscrizione.pdf">Scheda di iscrizione</a></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>OBIETTIVO</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><em>Gli incontri mirano ad approfondire le regole tecniche legate alla nuova infrastruttura del PCT e gli strumenti necessari al relativo utilizzo quali la PEC e la firma digitale, oltre ad esaminare l’intero flusso telematico da e per gli uffici giudiziari. </em></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>METODOLOGIA DIDATTICA</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><em>La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell’inquadramento delle questioni trattate, nell’interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica.<span id="more-1158"></span></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>DESTINATARI</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><em>Avvocati e praticanti avvocati</em></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>PROGRAMMA</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>I INCONTRO – 9 maggio<br />
</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Breve premessa</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">: valore giuridico generale ed efficacia di firma digitale e PEC</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Nuova Infrastruttura PCT</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Le nuove regole tecniche (d.m. Giustizia 44/2010)<br />
La struttura del processo telematico: gli strumenti necessari (PEC e firma digitale)<br />
Le sedi attive: stato dell’arte sul Processo Telematico in Italia </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Passaggio alla PEC</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">: cosa cambia? </span></p>
<p align="JUSTIFY"> <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Filippo Pappalardo</strong><br />
Referente Processo Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi</span></p>
<p align="JUSTIFY"> <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>II INCONTRO– 16 maggio </strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Flusso telematico da e verso gli uffici giudiziari</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Comunicazione di Cancelleria<br />
Ricorso per decreto ingiuntivo e integrazione documentale<br />
Gli altri servizi telematici attivi in Italia</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Come si diventa “Avvocato telematico”</strong><br />
1 kit di firma digitale<br />
2 una PEC in dotazione e comunicata all’Ordine ai sensi della legge 2/2009<br />
3 eventuale iscrizione a un PdA (Punto di Accesso)</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Filippo Pappalardo</strong><br />
Referente Processo Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Informazioni e iscrizioni</strong></span><br />
<strong>Registrazione partecipanti: </strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">dalle ore 14.00 alle ore 14.30</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Al momento della registrazione dei partecipanti è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e dell’avvenuto pagamento. </span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Orario: </strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">dalle ore 14.30 alle ore 17.30<br />
<strong>Sede: </strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">Sala Traini, via Gallicciolli<br />
<strong>Materiale didattico:</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> I partecipanti riceveranno una </span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>dispensa</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> in formato elettronico realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente.<br />
<strong>Attestato di partecipazione:</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"> Al termine del Corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un </span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>attestato di partecipazione nominativo</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">.</span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>Quote di partecipazione:</strong></span></p>
<p>€ <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">300,00 + IVA 21% listino</span><br />
€ <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">200,00 + IVA 21% riservata a chi si iscrive entro </span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><strong>2 settimane prima dell’inizio del corso</strong></span><br />
€ <span style="font-family: Tahoma,sans-serif;">180,00 + IVA 21% riservata agli iscritti alla Camera Civile di Bergamo</span></p>
<p><span><strong>Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni</strong></span><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;"><br />
AGENZIA IPSOA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL<br />
Via Divisione Tridentina 6/b<br />
035/239389 Tel. &#8211; 035/230833 fax<br />
Dott.ssa Paola Di Gregorio</span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:p.digregorio@poloinformatica.it"><br />
p.digregorio@poloinformatica.it</a></span></span></p>
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		<title>Seminario gratuito: Nuove tecnologie informatiche e novità normative per l’avvocato</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[PCT]]></category>
		<category><![CDATA[processo telematico]]></category>

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		<description><![CDATA[Seminario Gratuito in collaborazione con la Camera Civile di Bergamo Nuove tecnologie informatiche e novità normative per l’avvocato Bergamo, 20 aprile 2012 OBIETTIVO Il Processo Civile Telematico (PCT) è un progetto informatico promosso dal Ministero della giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area civile. La nuova architettura tecnologica è volta a consentire l’esecuzione di operazioni, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri di cancelleria, nonché dei fascicoli e della giurisprudenza, senza necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie, bensì operando da remoto, on line. Il corso in oggetto intende approfondire gli aspetti pratici e normativi per consentire agli avvocati di orientarsi consapevolmente in questo settore. DESTINATARI: Avvocati e praticanti avvocati PROGRAMMA Introduzione ai lavori del Presidente della Camera Civile di Bergamo - Le nuove modalità dell&#8217;esercizio della professione nell&#8217;era informatica &#8211; cultura e informatizzazione dello studio - Giulio Marchesi - Avvocato in Bergamo - Stato dell&#8217;arte del processo telematico …. e il futuro? - Roberto Mazzariol - Avvocato in Bergamo, Referente informatico dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo Le soluzioni informatiche per l’interazione con il PCT a disposizione dell’Avvocato - Gianluca Canessa - Direzione Commerciale OA Sistemi Informazioni: Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30 Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30 La partecipazione al seminario è gratuita Sede: Associazione Mutuo Soccorso, Via Zambonate, 33 &#8211; BERGAMO Crediti Formativi: per il seguente evento sono riconosciuti 2 Crediti Formativi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: large;"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/homer.jpeg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1155" title="homer" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/homer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Seminario Gratuito</span><br />
</strong><strong>in collaborazione con la Camera Civile di Bergamo</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Nuove tecnologie informatiche e novità normative per </strong><strong>l’avvocato<br />
</strong><strong>Bergamo, 20 aprile 2012</strong></p>
<p><strong>OBIETTIVO</strong></p>
<p>Il Processo Civile Telematico (PCT) è un progetto informatico promosso dal Ministero della giustizia per migliorare la qualità dei servizi giudiziari in area civile.</p>
<p>La nuova architettura tecnologica è volta a consentire l’esecuzione di operazioni, quali il deposito di atti, la trasmissione di comunicazioni e notifiche, la consultazione dello stato dei procedimenti risultante dai registri di cancelleria, nonché dei fascicoli e della giurisprudenza, senza necessità di recarsi fisicamente presso le cancellerie, bensì operando da remoto, on line. Il corso in oggetto intende approfondire gli aspetti pratici e normativi per consentire agli avvocati di orientarsi consapevolmente in questo settore.<span id="more-1154"></span></p>
<p><strong>DESTINATARI: </strong>Avvocati e praticanti avvocati</p>
<p><strong>PROGRAMMA</strong></p>
<p><strong>Introduzione ai lavori del Presidente della Camera Civile di Bergamo</strong></p>
<p><strong>- Le nuove modalità dell&#8217;esercizio della professione nell&#8217;era informatica &#8211; cultura e informatizzazione </strong><strong>dello studio - </strong><strong>Giulio Marchesi - </strong>Avvocato in Bergamo</p>
<p><strong>- Stato dell&#8217;arte del processo telematico …. e il futuro? - </strong><strong>Roberto Mazzariol - </strong>Avvocato in Bergamo, Referente informatico dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo</p>
<p><strong>Le soluzioni informatiche per l’interazione con il PCT a disposizione dell’Avvocato - </strong><strong>Gianluca Canessa - </strong>Direzione Commerciale OA Sistemi</p>
<p><strong>Informazioni: Registrazione partecipanti: </strong>dalle ore 14.00 alle ore 14.30<br />
<strong>Orario: </strong>dalle ore 14.30 alle ore 17.30<br />
La partecipazione al seminario è gratuita<br />
<strong>Sede: </strong>Associazione Mutuo Soccorso, Via Zambonate, 33 &#8211; BERGAMO<br />
<strong>Crediti Formativi: </strong>per il seguente evento sono riconosciuti 2 Crediti Formativi</p>
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		<title>Informatica e professione di avvocato</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
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		<category><![CDATA[Professione]]></category>

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		<description><![CDATA[Informatica e professione di avvocato 1. Hardware e conoscenze di base: cosa e come acquistare Cari Colleghi, iniziamo con questo primo scritto una breve serie di articoli dedicati alla conoscenza dei rudimenti dell&#8217;informatica ed all&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima nei nostri studi legali. Il motivo che mi spinge a scrivere questo semplice contributo nasce dalla constatazione che l&#8217;avvocato non ha normalmente nel suo curriculum di studi (specie se si è formato 15 o 20 anni orsono) un momento di apprendimento delle basi dell&#8217;informatica, pur essendogli oggi richiesto di destreggiarsi tra strumenti informatici, gestione dello studio e della professione mediante l&#8217;utilizzo di computers e software, analisi di fattispecie in cui sono coinvolti aspetti attinenti all&#8217;informatica (emails, documenti informatici ecc.) od al diritto dell&#8217;informatica (Codice dell&#8217;amministrazione digitale &#8211; D.Lgs. n. 82 del 2005, Trattamento dei dati &#8211; D. Lgs. 196 del 2003, reati c.d. &#8220;informatici&#8221;, licenze ecc.) In particolare poi si è affacciato sulla scena della professione il rapporto telematico con gli Uffici giudiziari (il Processo Civile Telematico, Polisweb ecc.) con il contorno di strumenti che lo accompagnano (firma digitale, posta elettronica certificata). Ma l&#8217;avvocato (in genere di formazione umanistica) non ha nel suo DNA un&#8217;innata conoscenza delle basi dell&#8217;informatica. Il Processo Civile Telematico (PCT) venne varato come idea nel 2001 con il D. Lgs. 123/2001 ma, a distanza di 11 anni (!), la sua concreta implementazione è solamente parziale. Uno dei principali &#8220;peccati originali&#8221; del programma di informatizzazione dell&#8217;attività forense è proprio quello di essere stato &#8220;calato dall&#8217;alto&#8221; su una platea di operatori che in molti casi è piuttosto digiuna di conoscenze informatiche e che non ne fa un esteso e buon uso nell’attività di tutti i giorni. Non è possibile trattare esaustivamente un tema così ampio come l’informatica in questi pochi scritti e infatti non lo faremo; ci limiteremo a richiamare le nozioni essenziali dal punto di vista dell&#8217;avvocato che desideri organizzare l&#8217;attività di studio: cosa ci serve, perchè, come organizzare ed utilizzare gli strumenti per ottenere un flusso di lavoro snello e&#8230; risparmiare tempo e denaro. Immagineremo i nostri noti amici, Tizio, Caio e Sempronio, nelle vesti di avvocati di un piccolo studio che insieme alla fida segretaria Mevia, cercheranno di attrezzare lo studio ed aggiornare le modalità di lavoro per affrontare al meglio la nuova era informatica della professione con un occhio di riguardo anche al portafoglio, visti i tempi di crisi! HARDWARE In questa prima puntata iniziamo a trattare dell&#8217;hardware, cioè degli strumenti fisici con cui operiamo. Con il termine &#8220;hardware&#8221; si intende sia, in senso generico, il &#8220;computer&#8221; sia l&#8217;insieme dei suoi costituenti, sia gli altri strumenti che possono svolgere o supportare un&#8217;attività informatica (telefoni cellulari evoluti c.d. &#8220;smartphone&#8221;, tablet, piccoli computer portatili &#8220;netbooks&#8221; ecc.) Ciò che caratterizza tutti questi oggetti è la capacità di elaborare le informazioni, cioè i dati, e per far ciò tutti questi oggetti hanno al loro interno il &#8220;cuore&#8221; di ogni elaboratore: il &#8220;processore&#8221; o CPU (Central Process Unit &#8211; http://it.wikipedia.org/wiki/CPU ); ce ne sono di molti tipi e caratteristiche: torneremo sul punto &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1132">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><strong><span style="text-decoration: underline;">Informatica e professione di avvocato</span></strong></p>
<p align="left"><strong>1. Hardware e conoscenze di base: cosa e come acquistare</strong></p>
<p align="left">Cari Colleghi,<br />
iniziamo con questo primo scritto una breve serie di articoli dedicati alla conoscenza dei rudimenti dell&#8217;informatica ed all&#8217;applicazione di quest&#8217;ultima nei nostri studi legali.</p>
<p align="left">Il motivo che mi spinge a scrivere questo semplice contributo nasce dalla constatazione che l&#8217;avvocato non ha normalmente nel suo curriculum di studi (specie se si è formato 15 o 20 anni orsono) un momento di apprendimento delle basi dell&#8217;informatica, pur essendogli oggi richiesto di destreggiarsi tra strumenti informatici, gestione dello studio e della professione mediante l&#8217;utilizzo di computers e software, analisi di fattispecie in cui sono coinvolti aspetti attinenti all&#8217;informatica (emails, documenti informatici ecc.) od al diritto dell&#8217;informatica (Codice dell&#8217;amministrazione digitale &#8211; D.Lgs. n. 82 del 2005, Trattamento dei dati &#8211; D. Lgs. 196 del 2003, reati c.d. &#8220;informatici&#8221;, licenze ecc.)<span id="more-1132"></span></p>
<p align="left">In particolare poi si è affacciato sulla scena della professione il rapporto telematico con gli Uffici giudiziari (il Processo Civile Telematico, Polisweb ecc.) con il contorno di strumenti che lo accompagnano (firma digitale, posta elettronica certificata).</p>
<p align="left">Ma l&#8217;avvocato (in genere di formazione umanistica) non ha nel suo DNA un&#8217;innata conoscenza delle basi dell&#8217;informatica.</p>
<p align="left">Il Processo Civile Telematico (PCT) venne varato come idea nel 2001 con il D. Lgs. 123/2001 ma, a distanza di 11 anni (!), la sua concreta implementazione è solamente parziale.</p>
<p align="left">Uno dei principali &#8220;peccati originali&#8221; del programma di informatizzazione dell&#8217;attività forense è proprio quello di essere stato &#8220;calato dall&#8217;alto&#8221; su una platea di operatori che in molti casi è piuttosto digiuna di conoscenze informatiche e che non ne fa un esteso e buon uso nell’attività di tutti i giorni.</p>
<p align="left">Non è possibile trattare esaustivamente un tema così ampio come l’informatica in questi pochi scritti e infatti non lo faremo; ci limiteremo a richiamare le nozioni essenziali dal punto di vista dell&#8217;avvocato che desideri organizzare l&#8217;attività di studio: cosa ci serve, perchè, come organizzare ed utilizzare gli strumenti per ottenere un flusso di lavoro snello e&#8230; risparmiare tempo e denaro.</p>
<p align="left">Immagineremo i nostri noti amici, Tizio, Caio e Sempronio, nelle vesti di avvocati di un piccolo studio che insieme alla fida segretaria Mevia, cercheranno di attrezzare lo studio ed aggiornare le modalità di lavoro per affrontare al meglio la nuova era informatica della professione con un occhio di riguardo anche al portafoglio, visti i tempi di crisi!</p>
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<p align="left">HARDWARE</p>
<p align="left">In questa prima puntata iniziamo a trattare dell&#8217;hardware, cioè degli strumenti fisici con cui operiamo. Con il termine &#8220;hardware&#8221; si intende sia, in senso generico, il &#8220;computer&#8221; sia l&#8217;insieme dei suoi costituenti, sia gli altri strumenti che possono svolgere o supportare un&#8217;attività informatica (telefoni cellulari evoluti c.d. &#8220;smartphone&#8221;, tablet, piccoli computer portatili &#8220;netbooks&#8221; ecc.)</p>
<p align="left">Ciò che caratterizza tutti questi oggetti è la capacità di elaborare le informazioni, cioè i dati, e per far ciò tutti questi oggetti hanno al loro interno il &#8220;cuore&#8221; di ogni elaboratore: il &#8220;processore&#8221; o CPU (Central Process Unit &#8211; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/CPU">http://it.wikipedia.org/wiki/CPU</a> ); ce ne sono di molti tipi e caratteristiche: torneremo sul punto più avanti.</p>
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<p align="left"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image001.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1133" title="image001" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
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<p align="left">Molta terminologia è in inglese ed è certamente necessario conoscere almeno i termini essenziali; cercheremo di tradurli man mano che li incontreremo, ma è opportuno imparare a riferirisi ai vari componenti hardware con il loro termine standard in inglese per evitare fraintendimenti.</p>
<p align="left">La CPU però da sola non è sufficiente: deve essere affiancata da una memoria di lavoro (detta RAM Random Access Memory = memoria ad accesso casuale; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/RAM">http://it.wikipedia.org/wiki/RAM</a> ); tale memoria è molto veloce ma non è &#8220;persistente&#8221;, cioè è attiva solo a computer acceso; quando lo si spegne il suo contenuto si azzera.</p>
<p align="left"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image003.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1134" title="image003" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image003-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p align="left"> Occorre quindi un ulteriore spazio di memoria c.d. &#8220;non volatile&#8221; cioè che permane e trattiene i dati anche a computer spento: la c.d. &#8220;memoria di massa&#8221; (Mass Storage Memory) che è generalmente costituita dal &#8220;Disco fisso&#8221; (HDD Hard Disk Drive; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Hard_disk">http://it.wikipedia.org/wiki/Hard_disk</a> ) ma non solo. Sono dispositivi di memoria non volatile anche i CD (Computer Disk) o i DVD (Digital Versatile Disk) o i BRD (Blu Ray Disk) che sono dischi ottici (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Dischi_ottici">http://it.wikipedia.org/wiki/Dischi_ottici</a> ), che vengono scritti e letti da un laser; le memorie come le SD (Secure Digital), Pen Drive (le c.d. chiavette USB Universal Serial Bus) e, ultimi arrivati, gli SSD (Solid State Drive; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_a_stato_solido">http://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_a_stato_solido</a> ) componenti che assolvono la funzione degli hard disk ma che non essendo meccanici (non hanno i piattelli rotanti all&#8217;interno) sono estremamente più veloci.</p>
<p align="left"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image005.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1135" title="image005" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image005-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>                                                 <a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image007.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1136" title="image007" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image007-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p align="left">Tutti questi componenti devono essere equilibrati tra loro, nel senso che se uno di questi è assai più lento od obsoleto, frenerà le prestazioni complessive anche dei componenti più veloci od aggiornati.</p>
<p align="left">Possiamo paragonare il funzionamento di questi tre componenti (CPU, RAM e HDD) ad una falegnameria in cui il falegname è la CPU, la RAM è il bancone con gli attrezzi dove lavora e l&#8217;HDD il magazzino del legname.</p>
<p align="left">E&#8217; evidente che più il falegname è esperto e rapido nel lavoro (cioè più la CPU è veloce e potente) maggiore sarà il lavoro che verrà svolto; ma se mettiamo a disposizione del falegname un piccolo banco da lavoro con pochi attrezzi, per quanto possa essere bravo il falegname, si troverà a lavorare lentamente e pochi legni per volta. Del pari, se avrà un magazzino piccolo o scomodo da raggiungere, il suo lavoro ne risulterà rallentato.</p>
<p align="left">L&#8217;evoluzione tecnologica di questi componenti è molto rapida e continua ma possiamo dire che al giorno d&#8217;oggi la potenza di questi componenti hardware è più che sufficiente per il tipo di esigenze che deve soddisfare un computer da ufficio.</p>
<p align="left">Tutti questi componenti sono montati e connessi tra loro dalla &#8220;motherboard&#8221; (scheda madre, cioè il circuito stampato che fisicamente li ospita; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Motherboard">http://it.wikipedia.org/wiki/Motherboard</a> ) e sono contenuti nel &#8220;case&#8221; (involucro, quello che spesso viene definito lo &#8220;scatolotto&#8221; del computer).</p>
<p align="left"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image009.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1137" title="image009" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image009-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Nel nostro studio legale è l&#8217;avv. Tizio che è deputato alla gestione dell&#8217;infrastruttura informatica. Tizio quindi si informa per acquistare i personal computers necessari a dotare lo studio; intende acquistare tre computers &#8220;desktop&#8221; (scrivania in inglese; sono i computer da tenersi fissi sulla o presso la scrivania), un &#8220;laptop&#8221; o &#8220;notebook&#8221; (cioè un computer portatile) e un ulteriore computer che fungerà da &#8220;server&#8221;.</p>
<p align="left">Se non si possiedono sufficienti conoscenze informatiche, è opportuno farsi consigliare dal fornitore o tecnico a cui ci si rivolgerà per acquistare o aggiornare i computers (ad esempio aquistando ulteriore RAM o un HDD o meglio un SSD). In linea di massima è opportuno aggiornare un computer che non abbia più di due o tre anni di vita; diversamente è meglio cambiarlo.</p>
<p align="left">Nell&#8217;acquistare un computer nuovo per compiti d&#8217;ufficio è piuttosto inutile acquistare &#8220;l&#8217;ultimo grido&#8221; in fatto di CPU o investire grosse cifre nell&#8217;acquisto di una scheda grafica (GPU Graphics Process Unit, il componente che genera il segnale video che viene visualizzato sullo schermo e che oggi spesso è già integrato in maniera soddisfacente nella Motherboard).</p>
<p align="left">Tanto per fare un esempio la più potente CPU attualmente disponibile per personal computer è la “Intel i7 3960X Extreme Edition” acquistabile su internet a circa € 1.100,00= (solo la CPU!); la versione precedente “Intel i7 2600K” è reperibile a circa € 250,00=: una bella differenza di prezzo per un prodotto che nell’uso quotidiano in ufficio si comporterebbe praticamente nello stesso modo!</p>
<p align="left">Il nostro Tizio decide di acquistare dei personal computer con CPU i5 di Intel (uno dei maggiori produttori mondiali di processori), 8 Gigabyte di RAM (la memoria di misura in byte e suoi multipli; il gigabyte corrisponde a 2^10 byte), un SSD da 120 Gigbyte che ospiterà il sistema operativo (di cui parleremo nella prossima puntata) e un HDD da 500 Gigabyte come memoria di massa; la scheda grafica è integrata nella motherboard. Il computer è poi completato da uno schermo (monitor) piatto da 21&#8243; (pollici, misura della diagonale, un pollice corrisponde a 2,54 cm) con risoluzione (cioè i puntini luminosi che compongono l&#8217;immagine come una griglia) Full HD (cioè 1920 punti in orizzontale e 1080 in verticale), tastiera, mouse, un lettore/masterizzatore di CD e DVD (il masterizzatore consente non solo di leggere CD e DVD ma anche di “scriverli” e può essere utile per archiviare in via definitiva alcuni dati).</p>
<p align="left">I computers dell’ufficio saranno connessi in LAN (Local Area Network, rete locale; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Local_area_network">http://it.wikipedia.org/wiki/Local_area_network</a> ) secondo lo standard Ethernet a 1 Gb (Gigabit), sia attraverso cavi, sia attivando una rete Wireless (Senza fili) in standard ieee 802.11N (retrocompatibile con i più vecchi standard B e G; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wifi">http://it.wikipedia.org/wiki/Wifi</a> ). La rete cablata garantisce velocità di trasferimento dei dati e stabilità superiori ma deve essere installata; la rete wireless garantisce invece grande flessibilità e consente a diversi dispositivi (computer portatili, tablets, telefoni cellulari ecc.) di entrare a far parte “al volo” della LAN.</p>
<p align="left">Oggi tutti i computers incorporano o la porta Ethernet cablata o anche (soprattutto i dispositivi mobili) la scheda di rete wireless.</p>
<p align="left">La rete locale ha una topologia (cioè una forma corrispondente ad uno schema concettuale) a “stella”: c’è un punto centrale in cui convergono tutte le connessioni (i cavi) dei vari computers: lo Switch (in inglese “scambiatore”).</p>
<p align="left"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image011.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1138" title="image011" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image011-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>La rete dell’ufficio deve però poter connettere ogni computer anche ad internet e per far ciò occorre un dispositivo chiamato Router (Instradatore).</p>
<p>A sua volta il Router si deve interfacciare con l’infrastruttura che porta in concreto il collegamento ad internet nelle case e negli uffici: la rete telefonica (sia cablata che cellulare); per effettuare quest’ultimo collegamento occorre un dispositivo chiamato MoDem (abbreviazione di Modulatore/DEModulatore).</p>
<p>Infine per consentire l’accesso wireless alla LAN e ad internet è necessario un Access Point Wireless.</p>
<p>Tizio potrebbe acquistare ognuno dei dispositivi menzionati separatamente (e nelle grandi reti infatti è così) ma per fortuna di Tizio (e nostra) oggi sono in commercio a prezzi assolutamente accessibili dispositivi che integrano in un unico apparecchio di piccole dimensioni le funzioni di switch, router, modem e access point (oltre ad altre funzioni; <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Router">http://it.wikipedia.org/wiki/Router</a> ).</p>
<p><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image013.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1139" title="image013" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image013-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ci siamo&#8230; quasi. Tizio ed i suoi colleghi hanno deciso di adottare una modalità di gestione delle pratiche il più possibile “senza carta”, cercando di utilizzare ove possibile solo documenti digitalizzati. I motivi per fare questo sono molti: oltre all’ovvio risparmio di carta (anche in ottica ambientale), i documenti digitalizzati non occupano spazio fisico (necessità di uffici ed archivi meno grandi), sono accessibili anche a distanza, collegandosi alla rete dell’ufficio, sono facilmente duplicabili ed inviabili via email.</p>
<p>Occorre acquistare un dispositivo stampante/scanner multifunzione collegabile alla rete ed assumere l’<em>habitus</em> mentale di fare una scansione piuttosto che una fotocopia: il tempo impiegato ed il gesto sono i medesimi ma la flessibilità di una copia digitale è impareggiabile.</p>
<p><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image015.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1140" title="image015" src="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/image015-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Inoltre ci si prepara a quella che sarà la normale operatività con il Processo telematico, dove tutto il flusso documentale sarà in formato digitale.</p>
<p>Tizio ed i suoi colleghi per ora si fermano qui; hanno ciò che gli serve.</p>
<p>Quanto hanno speso? Ovviamente è solo una simulazione, ma possiamo immaginare con un buon grado di approssimazione.</p>
<p>I quattro computers desktop ed il computer portatile sono costati mediamente (comprensivi degli accessori e dei monitor) € 900,00= cad.; la creazione della rete cablata (6 punti) affidata ad un elettricista è costata circa € 1.000,00=; il Modem router € 120,00=; la stampante multifunzione (in bianco e nero ma con gestione fino al formato A3, stampa e scansione fronte retro automatico) € 1.200,00=. In totale con circa € 6.000,00= l’ufficio è stato adeguatamente attrezzato per il lavoro di quattro persone.</p>
<p>La prossima puntata parleremo del software: sistema operativo, software applicativo, abbonamento ADSL.</p>
<p>(Per chi desidera approfondire i termini e concetti esposti consiglio di vedere le voci su Wikipedia; altri siti interessanti per tenersi aggiornati sulle novità sono: <a href="http://www.megalab.it/">http://www.megalab.it/</a>; <a href="http://www.tomshw.it/">http://www.tomshw.it/</a> ) .</p>
<p>Giulio Marchesi</p>
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		<item>
		<title>IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO E IL COMPLICATO DIALOGO TRA LE SUPREME CORTI EUROPEE E NAZIONALI</title>
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		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni ed eventi]]></category>

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		<description><![CDATA[CORSO “IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO E IL COMPLICATO DIALOGO TRA LE SUPREME CORTI EUROPEE E NAZIONALI ” COORDINA: DOTT. ARRIGO DE PAULI Pordenone &#8211; Auditorium della Regione via Roma n. 2 13 aprile / 3 maggio / 11 maggio / 18 maggio / 8 giugno 2012 Scarica la locandina in formato PDF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">CORSO<br />
“IL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO E IL COMPLICATO DIALOGO TRA LE SUPREME CORTI EUROPEE E NAZIONALI ”</p>
<p style="text-align: center;">COORDINA: DOTT. ARRIGO DE PAULI</p>
<p style="text-align: center;">Pordenone &#8211; Auditorium della Regione via Roma n. 2<br />
13 aprile / 3 maggio / 11 maggio / 18 maggio / 8 giugno 2012</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cameracivilebergamo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/LOCANDINA-CORSO-DIRITTO-COMUNITARIO-copia.pdf">Scarica la locandina in formato PDF</a></p>
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		<item>
		<title>Via libera definitivo del Senato alla conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212.</title>
		<link>http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1100</link>
		<comments>http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

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		<description><![CDATA[Il testo originario in parte si svuota e, in parte, viene modificato. Il provvedimento e&#8217; stato fortemente ridotto rispetto all&#8217;originario testo governativo nel corso di un travagliato iter parlamentare. Residuano soltanto alcune norme per l&#8217;efficienza della giustizia civile che avrebbero potuto trovare accoglimento in altra sede: mediazione, cause in appello, processo avanti al giudice di pace e successioni. Quanto allo svuotamento, viene integralmente eliminata tutta la disciplina dedicata all’esdebitazione dei piccoli imprenditori in ragione dell’avvenuta recente approvazione della L. 3/12 che entrerà in vigore il 29 febbraio prossimo. MEDIAZIONE In particolare, per ciò che qui interessa, è stata integralmente cancellata la disposizione (art. 13 D.L. 212/11) che aveva introdotto il comma 6-bis all’art. 5 del D.Lgs. 28/10, prevedendo la vigilanza, ad opera del capo dell’ufficio giudiziario, sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 5 attribuendo, altresì, allo stesso soggetto il potere di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5 relazionandone gli esiti annualmente al CSM e al Ministero della Giustizia. La soppressione, in sede di conversione, dell’intero art. 13 del D.L. 212/11 ha comportato, altresì, la eliminazione della modifica all’art. 8 c. 5 D.Lgs. 28/10 che anticipava la possibile pronuncia di condanna d’ufficio del giudice (con ordinanza non impugnabile) alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’art. 5, comma 1 D.Lgs. 28/10 e non con la sentenza come originariamente previsto dalla disciplina in tema di mediazione. PROCESSO CIVILE &#8221;Rottamazione&#8221; delle cause in appello Il passaggio alla Camera ha altresì abrogato lart. 26 della L. 183/11 in materia di rottamazione delle cause d’appello e dei ricorsi in Cassazione. Tale disposizione era stata a sua volta oggetto di modifiche da parte del D.L. 212/11, il quale aveva da un lato innalzato il termine di pendenza della lite da due a tre anni e, dall’altro, aveva introdotto l’obbligo gravante sulle parti costituite di presentare istanza di trattazione del procedimento entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa (23 giugno 2012). Tali modifiche hanno fatto tirare un sospiro di sollievo all’avvocatura che in quest’ultimo periodo si trova ad affrontare una vera e propria battaglia contro una legislazione confusa e sempre meno adeguata ad una corretta risposta di giustizia chiesta dai cittadini. Giudice di Pace: &#8221;piu&#8217; soli&#8221; in giudizio Il passaggio alla Camera, tuttavia, ha confermato altre misure del D.L. 212/11, quali quella riguardante la modifica dell’art. 82 c.p.c., che ha previsto l’innalzamento da 516 euro a 1.100 euro il valore delle controversie in cui la parte possa stare in giudizio personalmente (il testo originario del D.L. 212/11 aveva previsto il limite di Euro 1.000), nonché quella relativa all’art. 91 c.p.c. per cui nelle cause davanti al Giudice di Pace, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, viene fissato un tetto massimo alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice, che non possono superare il valore della domanda. Tale ultima misura dovrà essere coordinata, ovviamente, &#8230; <a class="more-link" href="http://www.cameracivilebergamo.it/?p=1100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
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<td valign="middle">Il testo originario in parte si svuota e, in parte, viene modificato.</p>
<p>Il provvedimento e&#8217; stato fortemente ridotto rispetto all&#8217;originario testo governativo nel corso di un travagliato iter parlamentare. Residuano soltanto alcune norme per l&#8217;efficienza della giustizia civile che avrebbero potuto trovare accoglimento in altra sede: mediazione, cause in appello, processo avanti al giudice di pace e successioni.</p>
<p><span id="more-1100"></span>Quanto allo svuotamento, <strong><em>viene integralmente eliminata tutta la disciplina dedicata all’esdebitazione dei piccoli imprenditori</em></strong> in ragione dell’avvenuta recente approvazione della L. 3/12 che entrerà in vigore il 29 febbraio prossimo.</p>
<p><strong>MEDIAZIONE</strong></p>
<p>In particolare, per ciò che qui interessa, è stata integralmente cancellata la disposizione (art. 13 D.L. 212/11) che aveva introdotto il comma 6-bis all’art. 5 del D.Lgs. 28/10, prevedendo la vigilanza, ad opera del capo dell’ufficio giudiziario, sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 5 attribuendo, altresì, allo stesso soggetto il potere di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5 relazionandone gli esiti annualmente al CSM e al Ministero della Giustizia.</p>
<p>La soppressione, in sede di conversione, dell’intero art. 13 del D.L. 212/11 ha comportato, altresì, la <strong><em>eliminazione della modifica all’art. 8 c. 5 D.Lgs. 28/10 che anticipava la possibile pronuncia di condanna d’ufficio del giudice (con ordinanza non impugnabile) alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’art. 5, comma 1 D.Lgs. 28/10 e non con la sentenza come originariamente previsto dalla disciplina in tema di mediazione.</em></strong></p>
<p><strong>PROCESSO CIVILE</strong></p>
<p><strong>&#8221;Rottamazione&#8221; delle cause in appello</strong></p>
<p>Il passaggio alla Camera ha altresì <strong><em>abrogato lart. 26 della L. 183/11 in materia di rottamazione delle cause d’appello e dei ricorsi in Cassazione.</em></strong></p>
<p>Tale disposizione era stata a sua volta oggetto di modifiche da parte del D.L. 212/11, il quale aveva da un lato innalzato il termine di pendenza della lite da due a tre anni e, dall’altro, aveva introdotto l’obbligo gravante sulle parti costituite di presentare istanza di trattazione del procedimento entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa (23 giugno 2012).</p>
<p>Tali modifiche hanno fatto tirare un sospiro di sollievo all’avvocatura che in quest’ultimo periodo si trova ad affrontare una vera e propria battaglia contro una legislazione confusa e sempre meno adeguata ad una corretta risposta di giustizia chiesta dai cittadini.</p>
<p><strong>Giudice di Pace: &#8221;piu&#8217; soli&#8221; in giudizio</strong></p>
<p>Il passaggio alla Camera, tuttavia, ha confermato altre misure del D.L. 212/11, quali quella riguardante la modifica dell’art. 82 c.p.c., che ha previsto l’innalzamento da 516 euro a 1.100 euro il valore delle controversie in cui la parte possa stare in giudizio personalmente (il testo originario del D.L. 212/11 aveva previsto il limite di Euro 1.000), nonché quella relativa all’art. 91 c.p.c. per cui nelle cause davanti al Giudice di Pace, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, viene fissato un tetto massimo alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice, che non possono superare il valore della domanda.</p>
<p>Tale ultima misura dovrà essere coordinata, ovviamente, sia con l’abolizione delle tariffe ad opera dell’art. 9 del Decreto Cresci Italia, sia con i parametri da fissare con i Decreti Ministeriali previsti dall’art. 9 stesso.</p>
<p><strong>SUCCESSIONI</strong></p>
<p>Viene modificato anche il procedimento di apertura delle successioni mediante l’aggiunta di un quarto comma all’art. 769 c.p.c., ai sensi del quale quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l&#8217;iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.</td>
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